Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO DELL'ARCADIA; BIBLIOTECA ANGELICA ARCHIVIO DELL'ARCADI
anno <1969>   pagina <314>
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Libri e periodici
mancata estensione anche in Italia delle leggi elettorali britanniche. Se si fosse adot­tato, assieme alle istituzioni politiche, anche le leggi elettorali dell'Inghilterra, seni-bra essere questa la conclusione del Maranini, noi avremmo avuto, prima in Pie­monte e poi in Italia, un sistema bipartitico ed un regime veramente parlamentare.
È sa questo argomento, più che su ogni altro, che le visioni e le interpetra-zioni storiografiche del Maranini si confondono con le sue concezioni politiche e co­stituzionali ; difatti, com'è noto, l'illustre studioso è oggi forse il più convinto soste­nitore dell'introduzione del sistema uninominale di tipo inglese al posto dell'attuale sistema elettorale plurinominale o di lista, come appare da numerosissimi suoi scritti politici e polemici {ultimo, nn articolo apparso sul Corriere della Sera del 11 lu­glio *68). Non è possibile in questa sede nemmeno riassumere tutte le acute argo­mentazioni che il Maranini adduce a sostegno della sua tesi (cfr. a tal proposito il lucido saggio dello stesso A., La Repubblica, Firenze, 1967). In sede più propriamente storiografica, ci sia consentito rilevare come il Maranini insista troppo, a nostro av­viso, sul rapporto tra legge elettorale e sistema politico o meglio, partitico . Ci sembra, difatti, che il bipartitismo inglese ed il pluripartitismo italiano dell'età del Risorgimento affondino le loro radici ben oltre la vigenza di questa o di quella lègge elettorale. Ad esempio, il UBO partìes system dei paesi anglosassoni, ed in modo particolare dell'Inghilterra, ci pare che si debba attribuire piuttosto all'evoluzione di tutto il sistema costituzionale inglese dal 1688 in poi, alla tradizionale contrapposi­zione tra whigs e tories, che altro non era a sua volta che la rappresentazione sul piano parlamentare dei contrapposti interessi politici del parlamento e della corte. II pluripartitismo determinatosi invece in seno al parlamento subalpino, ci sembra che sia stato cansato dalla varietà di atteggiamenti delle forze politiche italiane dinanzi al problema nazionale, che nessuna legge elettorale avrebbe avuto la forza di modi­ficare tanto profondamente e radicalmente. Lo schieramento partitico italiano, per­tanto, non deve essere considerato, secondo noi, altro che la rappresentazione in scala parlamentare di una situazione già esistente nel paese. Certamente, una legge elettorale ha la possibilità di incidere sulle condizioni dei partiti di un paese, e perciò riteniamo che la legge elettorale britannica abbia indubbiamente favorito il bipartitismo, mentre quella piemontese o italiana abbia contribuito a rendere frammentario lo schiera­mento dei partiti e a determinare quelle condizioni politiche di instabilità che si lamentano anche ai nostri giorni; ma ci sembra altresì che, a Bua volta, una legge elettorale sia quasi sempre il frutto, la conseguenza, di una certa situazione politica, e non quest'ultima ad essere causata dalla prima. Pertanto, a nostro avviso, ma l'ar­gomento andrebbe approfondito ben oltre queste semplici ipotesi di lavoro - in Inghilterra esisteva (ed esiste ancora) quella legge elettorale proprio in virtù del si­stema bipartitico, ed in Italia :si: aveva quell'altra proprio perché si era in presenza di condizioni politiche assai diverse, e non viceversa. È Io stesso Maranini, d'altronde, ad affermare giustamente che eie consuetudini costituzionali inglesi erano il prodotto dell'assetto politico e sociale della nazione (p. 123), e non vediamo il perché non si debba estendere questa acuta ed esatta osservazione anche al campo delle leggi elettorali e perché queste ultime non si debbano considerare alla stressa stregua delle altre < consuetudini costituzionali , quali certamente erano.
Non potremmo certamente nemmeno riassumere tutta la vastissima tematica af­frontata dal Maranini in un Bbro tanto complesso e stimolante, e nemmeno potremmo discutere tutti i problemi che sorgono scorrendo le sue pagine, ci limiteremo pertanto a qualche altra osservazione.
Tra le fonti ideali e storiche dello Statuto di Carlo Alberto, il Maranini anno­vera, oltre ai modelli costituzionali scaturiti direttamente o indirettamente dall'espe­rienza rivoluzionaria francese (e particolarmente la Costituzione spagnola di Cadice) la Citarle di Luigi XVIII, la Costituzione francese del 1830, quella belga del 1831, ed infine in una remota lontananza, ricca di prestigio quanto incomprensibile, la costituzione non scritta dell'Inghilterra (p. 10 ma non anche la Costituzione sici­liana del 1812 che, esemplata sul modello inglese, rappresenta l'unico tentativo, sul continente europeo, di nn riconosciuto e consapevole trapianto dei principi politici