Rassegna storica del Risorgimento

ITALIA RELAZIONI CON LA PERSIA 1861-1862; PERSIA RELAZIONI CON
anno <1969>   pagina <598>
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Valeria Fiorarti Piacentini
Esso consta di un preambolo e di otto articoli. Nel preambolo viene dichiarata l'intenzione dell'Imperatore di Persia e del Re di Sardegna di voler stabilire rapporti d'amicizia fra i rispettivi Stati mediante la stipulazione di un Trattato d'amicizia e di commercio reciprocamente vantaggioso ed utile ai sudditi delle due Alte Potenze contraenti . Il contenuto del trattato in que­stione è eminentemente commerciale e consolare. Nell'art. II viene riconosciuta la possibilità per ciascuna delle Potenze contraenti di inviare ambasciatori e ministri plenipotenziari presso l'altra parte; questi, insieme a tutto il personale della missione, avrebbero goduto delle stesse prerogative ed immunità della nazione più favorita. L'art. IH sancisce la libertà di commercio per ciascuna parte; anche i commercianti, i viaggiatori ed ogni altro cittadino dell'uno o del­l'altra parte avrebbe beneficiato sul territorio dell'altro dei vantaggi della nazione più favorita. Lo stesso trattamento di favore viene riconosciuto nell'art. IV per le esportazioni ed importazioni rispettive. Seguono disposizioni consolari, appli­canti la regola della reciprocità in caso di contestazioni e decessi (arti. V e VI). L'ari. VII stabilisce, invece, che le due parti, al fine di proteggere i rispettivi soggetti ed interessi commerciali su territorio altrui, hanno la facoltà di nomi­nare ciascuna tre consoli; le sedi dei consoli di Sardegna furono fissate a Teheran, a Bender-Bouchir (Le. Bandar-e Bushehr) e a Tauri? (Le. Tabriz); quelle dei consoli di Persia a Torino, Genova e Cagliari. Anche al personale consolare sono riconosciuti privilegi ed immunità accordate nell'uno e nell'altro stato ai Consoli della nazione più favorita.
Nonostante i validi motivi commerciali e politici che avevano ispirato alle due parti la sottoscrizione del Trattato, questo non ebbe seguito pratico nell'at­tuazione. Da parte sarda, la difficoltà delle grandi distanze; il non essere stato possibile, ancora fino al 1862, trovare una persona idonea domiciliata in Persia cui affidare l'ufficio di console sardo senza eccessivi aggravi erariali;1)
Re d'Italia, Torino, 1862, pp. 627-630. Esso fu ratificato da parte sarda il 12 giugno 1857. Lo scambio degli strumenti di ratìfica avvenne a Torino il 6 febbraio 1858, durante la visita di Farrokh Khan A min ol-Molk; il decreto reale persiano d'esecu­zione (ASMAE, Persia, L Testo persiano) data 1273 dell'Egira, anno nono del nostro regno (i.e. 1857); il decreto reale sardo d'esecuzione è del 20 febbraio 1858 (ASMAE, Busta 188).
La durata in vigore del trattato fu fissata a 12 anni, rinnovabili, salvo denuncia anticipata del Trattato da ana delle due parti (art. Vili).
U testo francese del trattato è stato pubblicato anche da A, PIEMONTESE, Le véla-noni tra Italia e Persia... eit., pp. 544-547, doc. II; ibid pp. 547-549, doc. HI testo del decreto imperiale persiano per l'esecuzione del mattato (trascrizione e relativa tradu­zione in lingua italiana) ; e pp. 549-550, doc. IV, testo del decreto reale sardo di esecuzione del trattato.
it) V. Canini a Della Torre (Console sardo a Costantinopoli), 8 luglio 1860, ASMAE, Busta 526, Registro copialettere dei dispacci dal ministero degli Esteri al consolato sardo a Costantinopoli, dlsp. n. 13. La stessa preoccupazione veniva riba­dita da Melegari a Corrati qualche tempo più tardi, Melegari a Cerniti (Costanti­nopoli), 13 aprile 1862, ASMAE, Busta 19, Registro copialettere della corrispondenza con il capo della Missione straordinaria in Persia, disp. n. 3 : ... non sì istituirono Consolati nelle tre città di Perniai, ove si potrebbero avere in forza del Trattato sardo-persiano del 26 aprile 1857 art. 7, perché' non sì ebbe mai notizia di persone che fossero veramente idonee ai posto, né d altronde si volevano inviare a posti, che per ora sarebbero di troppa secondaria utilità appositi impiegati con spese rile­vanti .