Rassegna storica del Risorgimento
SOCIET? SOLFERINO E SAN MARTINO
anno
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1970
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pagina
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173
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Vita dell'Istituto
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Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del K. decreto legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertilo in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privali per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca:
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipatone a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3. In conformità degli ordinamenti ohe regolano gli Istituti storici ita* liani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini del* l'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Presidente e coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di Presidenza composto dei professori universitari di ruolo di storia del Risorgimento e dei professori universitari che abbiano insegnato la stessa disciplina o ne abbiano vinto un concorso; di tre professori universitari di ruolo di materia affine cooptati dai membri effettivi; di cinque membri eletti dalla Consulta.
I membri cooptati e quelli eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Consiglio nomina un Vice-presidente, un Segretario generale e due Revisori dei conti.
Art. 4. In ogni Provincia in cui siano non meno di Venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comi* tato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. 1 soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 5. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6. - Il Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assolata dei presenti.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno dizitto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.