Rassegna storica del Risorgimento
SOCIET? SOLFERINO E SAN MARTINO
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1970
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Vita dell'Istituto
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati oinscono dei quali non può essete rappresentato da più di un delegalo.
Il Consiglio di Presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggino gimento dei fini dell'Istituto.
Art, 8. Le quote* sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine sta* bilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istillilo può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con DPJR. del 1 marzo 1955, n. 357, modificato con D.PJÌ. del 2 aprile 1957, n. 466, e con DJP.R. del 5 settembre 1967, n. 1014.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1014 del 5 settembre 1967.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art 3. Il Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Pro sidente nella direzione scientifica e nell'animi lustrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento.
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta Composta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di due membri effettivi, di uno cooptato e di un rappresentante dei Comitati.
Art. 5. - Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art 6. - Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art 7. - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali del. l'istituto e alTincremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'arti, colo 6 dello statuto una relazione sull'opera svolta.