Rassegna storica del Risorgimento
GARIBALDINI; VITERBO STORIA 1867
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1970
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Bruno Di Porto
Annientando col giungere dell'estate i segni d'inquietudine tra la gioventù patriottica oltre il confine, il 26 luglio il colonnello di linea Achille Azzanesi, comandante della luogotenenza di Vilerbo dell'esercito pontificio, s'incontro sulla strada ferroviaria di Orte con due alti ufficiali piemontesi, all'insaputa delle autorità di polizia centrali, che, informate poi per vie proprie rimproverarono il delegato apostolico di non averle messe al corrente.*)
In tale incontro fu stilato un preciso accordo segreto, detto convenzione uj' ficiosa, tra le due parti per la repressione dei movimenti di volontari nella fascia di confine della provincia di Viterbo.
Eccone il testo:
Art. I. È convenuto che le forze dei due Stati (escluse le guardie nazionali e squadriglie) possano reciprocamente sconfinare oltre il limite politico dei medesimi, fino a cinque km., evitando però città e villaggi, al solo scopo d'inseguire le bande suddette -).
Art. 2. Sarà obbligo del comandante lo truppa che ha sconfinato per lo scopo di -cui sopra di renderne avvisato col mezzo più celere possibile il comandante del posto più vicino al luogo dello sconfinamento.
Ari. 3. Quelli che cadessero durante le operazioni militari nelle mani della truppa saranno consegnati al comandante del posto più vicino del territorio sul quale è avvenuto il fermo.
Art. 4. Le truppe che avranno sconfinato rientreranno nei propri confini appena è cessato il bisogno della persecuzione in comune.
Art. 5. Qualora le truppe dei due confini credessero di comunicarsi vicendevolmente un progetto di operazioni per la distruzione dei malviventi suddetti, sarà in loro facoltà di farlo, scambiandosi quei progetti che sarebbero del caso.
Art. 6. Nel caso di operazione in comune sarà cura dei comandanti le truppe d'informarsi delle posizioni occupate dai rispettivi distaccamenti interessati nell'operazione medesima.
Art. 7. Ogni comandante di distaccamento dei due Stati si darà premura di parteciparsi reciprocamente qualunque notizia che riguardasse le bande prerripetute, non obbliando nessun dettaglio che possa essere utile per la distruzione delle medesime.
Art. 8. Se durante le operazioni dello sconfinamento occorresse alle truppe di provvedersi di viveri, verrà ciò facilitato da ambe le parti, nei luoghi più prossimi abitati, per cura del comandante di quel territorio .s)
Comunque si vogliano con obiettività giudicare le preoccupazioni del governo italiano per le conseguenze di ordine interno e di politica estera dei
alle loro vedute. In ogni modo la situazione nostra è sempre precaria, perché chi ci circonda vorrebbe hi nostra distruzione, siano essi Piemontesi o Garibaldini (Bollettino settimanale del governatore di Acquapendènte, n. 382, 14 aprile 1867, busta 213).
i) Direzione generale di polizia, Roma, sez. I, prot. n. 15503-67, 30 luglio 1867, busta 223. Il delegato apostolico di Viterbo rispose il due agosto (n. 287 P.S., baita 223) spiegando che le istruzioni per gli incontri non gli Italiani erano state comunicate direttamente dal ministero delle armi al colonnèllo Azzanesi e che l'incontro del 26 loglio non era slato il primo. Egli aveva d'altronde ricevuto il rapporto col testo della convenzione solo il l1' agosto.
s> Si noti la lieve incongruenza di forma nel testo in quanto l parola bande non aveva ancora figuralo.
*) Il testo della convenzione fu inviato da 11'A zzammo al delegato apostolico con lettera del 29 luglio (Comando della 1 zona militare* ri. 163, busta 223).