Rassegna storica del Risorgimento

PO NAVIGAZIONE 1816-1823
anno <1970>   pagina <420>
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Paolo BernardelH
togliere quegli intralci che sotto i governi del secolo precedente ne avevano impedito lo sviluppo, venne stabilito che il ninnerò degli uffici di riscossione doveva essere contenuto nei limiti più ristretti che ogni Stato doveva curarsi della manutenzione delle strade d'allaggio, e che i diritti di tappa, d'ancoraggio, e d'ancoraggio forzato dovevano essere aboliti.
Lo slancio innovatore volto a favorire la ripresa del commercio non era stato tuttavia tale da indurre il Congresso a regolare anche la più importante materia dei diritti doganali. Senza imporre un preciso indirizzo, l'articolo 115 si era limitato a precisare che le dogane degli Stati confinanti (coi fiumi) non avranno nulla di comune coi diritti di navigazione ; lasciando così ogni sovranità arbitra di sistemare come meglio avrebbe crednto quella delicata questione.
L'articolo 96 dell'Atto finale disponeva poi che i principi generali adottati dal Congresso dovevano essere applicati alla navigazione del Po e che i com­missari degli Stati interessati dovevano incontrarsi al più tardi entro tre mesi dalla fine del congresso.
In attesa dell'inizio della trattativa il governo di Milano per prepararsi al dibattito aveva richiesto alla Segreteria della Intendenza generale delle Fi­nanze del Lombardo-Veneto un quadro completo della situazione. Torna utile soffermarci ad illustrare la memoria preparata in questa occasione, perché rive­latrice del piano escogitato dall'Austria per assicurarsi buona parte del gettito della tassa di navigazione.1 }
Tutte le proposte di convenzione che l'Austria presentò successivamente, da questa memoria presero ispirazione, variando a volte nei particolari ma non nella sostanza.
D relatore iniziava fornendo alcuni dati essenziali: a seguito del riordina­mento voluto dal Congresso di Vienna, le sponde del Po navigabile 283 miglia geografiche d'Italia da Torino alla foce presso Goro erano così ripartite tra gli Stati confinanti: lato sinistro 90 miglia al Piemonte ed il resto al Lombardo-Veneto, lato destro 100 miglia al Piemonte, 74 al Parmigiano, 6 e mezzo al Modenese, 4 e mezzo al Guastallese (Parma), 45 all'oltrelpo man­tovano (Austria) e 53 allo Stalo Pontificio.
Prima del 1796, l'Austria, il Regno di Sardegna, la Corte di Parma e quella di Roma possedevano entrambe le sponde del Po, per cui erano arbttre d'imporre alla navigazione quelle gabelle che loro tornassero più a grado .
Diversa è la posizione attuale delle cose proseguiva il preambolo giacché lo Stato Parmigiano ed il Pontificio più non occupano che una sola riva del fiume *
Come vedremo, l'aver sottolineato le mutate condizioni dei vari Stati lungo le sponde del Po non era stato casuale, ma bensì posto ad arte, coll'intendi-mento di insinuare che l'Austria, quale unica detentrice delle due sponde il tratto piemontese all'inizio del percorso non aveva grande rilevanza per il com­mercio di transito - veniva ora a trovarsi in una posizione di preminenza rispetto agli altri Stati confinanti.
Dei cinque capitoli del rapporto, il più importante era il primo che trat-
*) Memoria dellii Segreteria Generale dell'Intendenza generale delle Finanze del Lombardo-Veneto a Sua Eccellenza il Signor Conte Saurau Governatore di Milano, in data 9 dicembre 1815. A.S.M. e Ardi. Poli.