Rassegna storica del Risorgimento
PO NAVIGAZIONE 1816-1823
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1970
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Paolo Bernardelli
cenciosi sue le osservazioni fatte dalla Commissione Austriaca sulle medesime proposizioni esternò il suo contrario sentimento conchiudendo però che col ritorno del Conte Sardegna (che si annunziò prossimo già due mesi fa) avrebbe comunicato alla Com.e Austriaca le ulteriori sue determinazioni .
Io spero dunque che premendo ali*Austria la Convenzione per la libera navigazione del Po' si determinerà a secondare almeno in parte le proposi zioni vostre, che io non cesso in ogni incontro di appoggiare e di sostenere; e mi lusingo di presto rivedervi, a quest'oggetto conservo uno dei due zampetti eccellenti da voi regalatimi per mangiarlo insieme e farvi un brindisi, e per ripeterne un altro se riesce l'affare alla gloria del vostro ottimo Arciduca Duca . l>
Qualche mese più tardi, agli inizi di agosto, il Tarsis inoltrava alla commissione austrìaca nna memoria non ufficiale, che rifacendosi ai trattati conclusi tra Austria, Russia e Prussia per la navigazione dei fiumi polacchi sosteneva chiaramente il progetto Poli. 2)
) Lettera del Tarsis al Poli del 21 marzo 1824. Arch. Poli.
2) Diceva la memoria: ColPartic. 5 del Trattato di Parigi dell! 30 Mag. 1814 si è convenuta e dichiarata la libertà della navigazione del Renot e si è rimesso al futuro Congresso cioè a anello di Vienna lo stabilimento de* principi regolatori dei diritti di riscossione, sul med. fiume nel modo più uguale e più favorevole al commercio di tutte le nazioni.
A questo Congresso si è pure collo stesso articolo rimesso l'esame e la decisione della manièra con cui per facilitare la comunicazione fra li popoli, e renderli meno stranieri gli uni agli altri porrà la suddetta disposizione essere ugualmente estesa a tutti gli altri fiumi, li quali nel loro corso navigabile separano od attraversano diversi Stati.
Li principi dunque ossieno le disposizioni generali date dal Congresso di Vienna nell'Atto Finale e contenute negli articoli 108. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 e 16 comecché relative all'art. 5 del Trattato di Parigi intendere si debbono per la maggiore possibile libertà della navigazione dei fiumi, pel maggiore favore del commercio, e per la comunicazione più facile fra li popoli.
In fatti colle disposizioni generali contenute ne sucitati artìcoli si è decretala l'assoluta libertà della navigazione dei fiumi navigabili in tutto il loro corso che non potrà essere interdetta a chichessia, e si è voluto che lì regolamenti di polizia fossero unifórmi per tutti e possibilmente favorevoli al commercio di ogni nazione; e le tariffe le minori per incoraggiare il commercio agevolando la navigazione; limitato per quanto possibile il numero degli uffici di esazione; vietato il diritto di deposito, o di ancoraggio forzato.
A tutti questi principi, ossia a tutte queste disposizioni generali si è data la più ampia spiegazione nel Trattato fra l'Austria e la Russia, e nel Trattato fra la Russia e la Prussia, dove fu stipulata hi libera navigazione de' fiumi e canali in tutta l'estensione dell'antica Polonia, la Ubera ricorrenza nei Porti, ila circolazione de' prodotti rurali e d'industria Era le diverse Provincie Polacche, ed il libero commercio di transito.
E qui è da notarsi che l'attuale situazione, e li bisogni della Polonia divìsa fra molte Potenze HI* la situazione, e sono H bisogni dell'Italia divisa pare fra tante Potenze.
Ritenuta l'annidi come sovra fatta dei principi, per cui si è decretata la Ubera navigazione dei fiumi, e che in sostanza ridneonsi a due eioè al maggior favore ed incoraggiamento del Commercio, ed alla maggiore fociUtazione delle comunicazioni fra li popoli ; ritenuta l'intelligenza e la più ampia spiegazione data a questi princìpi dall'Austria, dalla Russia e dalla Prussia ne' loro Trattati stipulati per la Ubera