Rassegna storica del Risorgimento
CRISPI FRANCESCO CARTE; MANCINI PASQUALE STANSLAO CARTE; MUSEO
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1970
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Libri e periodici
uno studio che si limiti alla presa in considerazione della sola legge statuale (p. 14). Nel dilatarsi del concetto di diritto oggetto di ricerca storica al di fuori del ristretto ambito delle norme poste dagli organi legislativi, la ricerca dello studioso deve potersi espandere, secondo l'A.. all'interpretazione crìtica delle statistiche giudi* ziarie, ai formulari notarili moderni, preziosa documentazione delle deroghe alla legge imposte dal costume (e di cui un saggio viene offerto in appendice), alla letteratura, ai proverbi giuridici popolari, alla folkloristica, ai rituali, codici cavallereschi, galatei, come fonti di quegli ordinamenti giuridici privati della cui pluralità appunto lo storico non può non tener conto.
Su questa traccia, (nonostante la suddivisione cronologica dell'opera rifletta più le tappe della legislazione statuale in materia di diritto di famiglia che non traguardi successivi del mutarsi dei rapporti familiari) viene condotto il tema scelto dall'Ai nei sei capitoli successivi alla premessa. Conseguentemente ad essa, infatti, mai si cancella la dicotomia costume, prassi notarile o giudiziaria e produzione normativa statuale, ora volte in una stessa direzione, ora contrapposte, si che, della famiglia italiana, il lettore ricava una visione d'insieme, abbondantemente documentata e al tempo stesso sufficientemente viva e dinamica, lontana dal cadere nell'aneddotica così come del ridursi ad arìdo collage di brevi storie di singoli istituti familiari, ricavate pressoché interamente da fonti normative, in cui si imbatte spesso chi muove la sua indagine in questo campo. Pur nella più abbondante e selezionata documentazione, l'A., come spesso capita agli altri studiosi della materia, finisce obbligatoriamente col lasciare ai margini della ricerca le grandi masse dei cittadini ai quali, per il livello economico dei gruppi familiari in cui si trovano inseriti, non si rivolgono di necessità quelle norme riguardanti i rapporti patrimoniali e che costi* tniscono invece il nucleo del diritto di famiglia. Si pensi, ad esempio, alla scarsa diffusione di testamenti o di costituzioni di dote tra le classi subalterne.
Il lavoro prende il via dalla famiglia italiana ancien regime, individuabile, com'è noto, nei caratteristici aggregati soprafamiliari gerarchicamente ordinati, i cui cardini sono costituiti dall'incontestata autorità dell'avo che impedisce qualsiasi scelta autonoma dei sottoposti, e dalla preminenza del maschio primogenito cui le norme del diritto successorio assicurano l'acquisto della pressoché intera fortuna familiare e, con essa, del potere sui suoi congiunti. La politica legislativa degli Stati settecenteschi italiani, così come tutto il successivo svolgersi della normazione in tema di diritto familiare, viene esaminata dalTA. in rapporto agli sviluppi di quella francese, dichiarando così apertamente l'inscindibilità di una ricerca Storica "sull'Italia moderna da uno stretto e costante parallelismo con le vicende della nazione francese. Il parallelismo del discorso diviene fatalmente convergenza quando si passi all'introduzione del Codice Napoleone in Italia, introduzione che segna, com'è ormai scontato, se non per hi Francia, certo per il resto d'Europa, una svolta rivoluzionaria nel diritto familiare. Riassetto normativo della famiglia cui non corrisponde certo un conseguente cambiamento nei reali rapporti familiari strenuamente difesi nella loro struttura tradizionale dal costume, dal conservatorismo della magistratura e della tessa classe di governo che, pur fautrice di un mutamento costituzionale dello Stato, non è disposta ad accettare, in seno al diritto familiare, le soluzioni più radicali, come il divorzio, offerte dal Codice Napoleone fp. 65 sgg.).
II modello napoleonico è ancora presente, tuttavia, alla vigilia della codifica* zione unitaria che pone al pluralismo degli ordinamenti familiari della restaurazione, depurati di ogni possibile sfumatura liberale mediante la recezione della normazione teltecentesea e l'abbandono quasi totale delle pur modeste rivendicazioni statuali in materia matrimoniale avanzate nel periodo prerivoluzionario. Certamente, come astiene l'A., il Codice Pisa nel li non fu recezione passiva di quello napoleonico fp. 111) tanto*1 h vero, che, per quanto ritenuto lo strumento adatto alla società che si desiderava costruire, esso viene tuttavia ridotto, con precita scelta politica, dei suol principi più liberali che, scssont'anni dopo la loro codificazione il ritenevano ancora troppo avanzati per una 1 agitazione nostrana. So il matrimonio civile segna una grande vittoria sulla Chiesa di Roma, i redattori non intendono però creare un clima