Rassegna storica del Risorgimento

STATI PREUNITARI RELAZIONI CON GLI STATI UNITI D'AMERICA SEC. X
anno <1971>   pagina <7>
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Stati Uniti e Stati italiani
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verno avevano avuto l'incarico di stipulare tra gli Stati Uniti d'America e le Due Sicilie un trattato di amicizia e di commercio founded on the prmciples of equality reprocity and friendship ; e dissero di essere pronti ad iniziare le relative negoziazioni. Il Pio rispose che avrebbe informato di tale proposta la sua Corte e. trasmettendo al suo ministro degli Esteri marchese della Sambuca la nota americana, aggiunse che anche l'amba-sciatore di Spagna aveva ricevuto una lettera consimile ed aveva replicato in eguali termini. H marchese della Sambuca il 19 ottobre chiese a Ferdi­nando Gali a ni il suo parere sulla domanda americana.11 E questi pochi giorni dopo, il 24 dello stesso mese, presentò un'ampia consulta. Già qual­che anno prima in una lettera alla d'Epinay del 18 aprile 1776 aveva espresso un giudizio entusiastico sull'America: ce L'epoque est venue de la chute totale de l'Europe et de la transmigrati on en Amérique. Tout tombe en pourriture: religion, lois. ar-ts, sciences et tout va rebàtir à nous en Amérique .25 Ma adesso non nascose la propria perplessità. Giusta­mente notò che nell'avanzare le loro richieste gli Stati Uniti si erano pro­posti un fine politico ed un fine commerciale. Ora, in politica estera ogni iniziativa era proibita al regno, che doveva subordinare la propria alla politica della Francia e specialmente della Spagna. Ed anche nel campo commerciale esso non aveva libertà d'adone, costretto, come era stato e continuava ad esserlo, a rispettare uno stato di cose preesistente alla ricon­quista della propria indipendenza e particolarmente gravoso, e costretto ancora a limitare la propria attività per la povertà della marina mercantile nazionale. Infatti da più di un secolo, per effetto delle clausole commer­ciali contenute nei trattati anglo-spagnuoli di Madrid (23 maggio 1667), di Utrecht (9 dicembre 1713) e di Madrid (13 dicembre 1713) e della Convenzione anglo-sicula di Utrecht (25 febbraio 1712-8 marzo 1713), l'Inghilterra godeva del diritto di esenzione dalla visita doganale per le proprie navi che entravano nei porti del regno: il che rendeva facile il con­trabbando ed ogni sorta di frode. Uguale concessione era stata fatta alla bandiera francese con il trattato dei Pirenei, con quello di Aquisgrana (2 maggio 1668), con la dichiarazione della Corte di Madrid del 6 marzo 1669 e con altri atti successivi, con i quali si erano estesi ai Francesi tutti i vantaggi concessi agli Inglesi con il trattato di Madrid del 1667. E lo stesso privilegio godevano tanto la bandiera spagnola per un solo bene­placito del re delle Due Sicilie, senza che vi fosse un trattato speciale,8) quanto la bandiera olandese, alla quale era stato confermato con il trafc.
j A.S.N., Esteri. J. 4210.
a) F. NiCOLDfi, // pensiero del Calimi, Bari, 1935, p. 212.
si Cfr. il trattato di commercio ìspano-nupolt;iiiiu, Madrid, 15 agosto 1817.