Rassegna storica del Risorgimento

STATI PREUNITARI RELAZIONI CON GLI STATI UNITI D'AMERICA SEC. X
anno <1971>   pagina <15>
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Stati Uniti e Stati italiani 15
lìti per la libera ritenzione in città. I suddetti ed altri generi non possono intro­dursi nello Stato se non per transito e bollati. Non si sa se in America vi siano simili stabilimenti, ma quando ancora non ve ne fossero, conviene dichiararvi soggetti i Toscani, perché potrebbero stabilirsene in appresso, e per aprirsi la strada a dichiararvi obbligati gli Americani in Livorno. Se non si facesse alcuna menzione di ciò potrebbe suscitarsi il dubbio che non vi fossero obbli­gati i Toscani in America, né gli Americani in Toscana, e ricorre sempre ristessa osservazione, che è sempre giovevole qualche espressione, che tolga qualunque ambiguità .
Alle parole: Per le loro persone e beni si notava:
Vi possono essere delle esenzioni e privilegi, che non riguardino sem­plicemente la navigazione e il commercio, come ve ne sono in Livorno e si noterà più sotto. È giusto che i 'Toscani godano anche di queste se ne gode­ranno gli altri.
Alle parole: europee etc. si notava:
È necessaria questa aggiunta perché vi sono ne' trattati sempre veglienti con la Porta Ottomana, e vi erano in quelli che avevamo con i Barbareschi, e che un giorno potrebbero rinnovarsi, delle disposizioni che sarebbero pre-giudiciali a noi, se dovessero osservarsi con gli Americani e con gli altri che le pretenderebbero sul loro esempio. L'istessa aggiunta si è fatta in altri luoghi. Ella non dovrebbe dispiacere agli Americani stessi, quali possono avere o trovarsi al caso di dover fare con gli Indiani loro vicini, o con i Barbareschi se vorranno la pace con essi, de* patti da non accomunarsi all'altre nazioni di Europa... .
Nei successivi articoli, complessivamente ventisette, si fissavano i reci­proci diritti ed obblighi. In alcuni si accettava il testo proposto dagli Ame­ricani, come quello che era conforme alle massime del Governo di To­scana (cfr. nota all'art. 19), o e molto vantaggioso per esso (cfr. nota all'art. 15), o pieno d'equità e conforme a* più sicuri princìpi del gius pubblico e delle genti e più vantaggioso a noi che agli Americani, quali sono in grado di divenire una riguardevol Potenza marittima, e di tro­varsi in guerra più facilmente della Toscana (nota agli artt. 12 e 13). In altri ai proponevano modificazioni che li uniformassero alle costumanze toscane, o togliessero le ambiguità e il pericolo di cadere in equivoci. È così a proposito dell'art. 19 si diceva: Il Governo di Toscana tiene delle regole diverse e non obbliga mai i comandanti a mostrare le loro patenti e instr azioni, e così convien praticare anche in appresso . Ed a proposito dell'art. 13:
Ci! effetti soggetti a arresto erano descritti nel progetto troppo generi* cernente, e si è creduto necessario individuargli, se ne fatta la nota prenden-