Rassegna storica del Risorgimento

STATI PREUNITARI RELAZIONI CON GLI STATI UNITI D'AMERICA SEC. X
anno <1971>   pagina <16>
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Nino Cortese
dola da quella che si trova nel regolamento di SJVt. l'Imperatrice delle Russie sopra la navigazione e commercio de* suoi sudditi degli 8 maggio 1780, art. 1, ed aggiungendo le altre dichiarazioni nel medesimo inserite sopra la quantità di tali effetti.
Ma non mancavano sostanziali divergenze che non era possibile eli­minare perché in Toscana non. si era disposti a modificare le fondamentali norme che regolavano i traffici del porto di Livorno e che sembravano in netto contrasto con le direttive prescelte dagli Stati Uniti, specialmente dopo una deliberazione del Congresso del maggio 1784, che aveva esaspe­rato dette divergenze. In effetti l'applicazione a Livorno della politica in­glese dell'oc Editto di navigazione sarebbe stata fatale al porto del Gran­ducato. Ed ecco il commento toscano all'art. 4 del progetto americano;
Pare che lo spirito del progetto sia quello che i bastimenti di ogni na­zione, e nel nostro caso i Toscani, non possano trasportare ne' porti e territori degli Stati Uniti se non i prodotti e manifatture del proprio paese. Questo patto, ancorché reciproco, sarebbe assai svantaggioso per i nostri bastimenti. Il porto di Livorno è un luogo di deposito generale di tutti i prodotti e mani­fatture di qualunque paese ed i nostri negozianti ne sono sempre provvisti ne* loro magazzini; non è facile, né può sempre convenire dar tutto il pieno carico a un bastimento di prodotti e manifatture toscane; un bastimento può non trovare il pieno carico in Livorno, e deve essere in libertà di andare a com­pirlo altrove. Dunque non è ammissibile la restrizione intorno alla qualità degli effetti che possa trasportare in America. Dall'altra parte il sistema di Livorno è che i bastimenti di qualunque nazione vi possano trasportare qua­lunque specie d'effetti di qualsivoglia luogo, o provenienza, senza alcuna restrizione. Noi non potrebbamo introdurre per gli Americani senza derogare a quella eguaglianza di favore, che essi esigono con le nazioni più favorite, ed il tenore di questo articolo, come egli era stato disteso, sarebbe contradittorio alle parole finali dell'art. 3. [È giusto che ne godano anche gli Americani come tutti gli altri.] E se gli Americani devono godere d'un'intiera libertà su questo punto in Toscana come tutte l'altre nazioni, la reciprocità che forma la base del trattato esige che ne godano i Toscani in America. Sarebbe parimente svantaggioso ed ineguale il patto che i Toscani non potessero portar mercanzie in America se non sopra i propri bastimenti, quando secondo il sistema di Livorno gli Americani potranno spedirvele o portarvele sotto qualunque ban­diera. La nostra marina è poco estesa ed è soggetta alle ostilità de' Barbareschi, onde non sempre può aversi l'opportunità, o può essere conveniente di spedire un bastimento toscano per qualunque speculazione voglia tentarsi in America. Se il trattamento deve esser reciproco, non possono imporsi a noi su questo punto de' vincoli, che gli Americani non avranno in Toscana. La cosa è tanto giusta che l'espressione apposta in questo articolo del progetto si sarebbe creduta un equivoco se non fosse stato supposto che fra le deliberazioni del Congresso del mese di maggio 1784 vi sia una risoluzione in forma di lettera circolare a' tredici Stati Uniti, nella quale si propone di vietare che i sudditi di alcuna Potenza, Regno, o Impero estero importino negli Stati Uniti alcuni beni, effetti, o mercanzie che non siano del prodotto, o delle manifatture de'