Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA CARTE BARGONI; BARGONI ANGELO CART
anno <1971>   pagina <162>
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Vita dell'Istituto
Art. 9. - I congressi scientìfici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere rella Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con DJJ?. del 1" marzo 1955, n. 357, modificato con D.P.R. del 2 aprile 1957, n. 466, e con D.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclu­sivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1014 del 5 settembre 1967.
Art. 2. - Il Presidente dell'Istituto ba la rappresentanza legale dell'ente ; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli im­piegati.
Art. 3. Il Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Pre* sidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Pre­sidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Ras­segna storica del Risorgimento .
Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presentì.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare1 una Giunta composta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di due membri effettivi, di uno cooptato e di un rappresentante dei Comitati.
Art. 5. Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto allo dirette di­pendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6>. Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali del­l'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'am­bito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'arti­colo 6 dello statuto* una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o cbe non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comi tati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
Il presidente uscente - o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduto* la scheda di votazione e due buste di diverso Formato : l'ima