Rassegna storica del Risorgimento
ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1919
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1971
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Carlo Ghisalberti
Stati a base più o meno regionale. *1 E lo stallilo siberiano, che imitava da presso per la forma con la quale venne concesso 'la carta ottriata della prima Restaurazione francese e che introduceva in Piemonte istituzioni simili a quelle della monarchia di luglio non rompendo la continuità dell'ordinamento statuale sabaudo e consolidandone la base col riconoscimento dei diritti spettanti alla collettività dei sudditi, interpretato, oltre le stesse intenzioni della Corona, dal liberalismo subalpino in senso parlamentare ed in modo tale da aprirsi ad ulteriori avanzamenti sul piano degli istituti pubblici, divenne il simbolo e lo strumento al tempo stesso della libertà italiana. Né il fatto che vi sussistessero norme riecheggianti antiche prerogative regie ed altre tuttora contrastanti col principio della sovranità popolare pareva contraddire Fondata sempre crescente di consensi che, dalla opinione pubblica, dalla classe polìtica, dalla pubblicistica e dalla dottrina, salivano verso quel documento consacrante l'assetto formale dell'Italia in costruzione. La flessibilità della carta ottriata, vincolante, nella speranza dei maggiori e dei migliori esponenti del liberalismo italiano, il potere regio che l'aveva concessa non mai, però, la nazione che l'aveva ottenuta, lasciava intravedere fiduciosamente quegli emendamenti che le avrebbero dato un futuro contenuto democratico. a) E così, nella interpretazione dello statuto come legge fondamentale del nuovo Stato suscettibile nell'interesse nazionale di ogni adattamento e miglioramento, e nella sua accettazione come costituzione del nuovo Regno liberamente manifestata dagli Italiani tutti con i plebisciti conseguenti alle annessioni, trionfava in modo definitivo quella visione propria del movimento unitario risorgimentale che vedeva lo Stato liberale nazionale strettamente legato alla costituzione che ne stabiliva e garantiva l'assetto.
Le annessioni, infatti, ratificate con il concorso della volontà delle popolazioni interessate, non alterarono nella sua fisionomia la cornice sta* tutaria della monarchia sabauda, il cui sovrano per un voto del Parlamento assumeva la corona ed il titolo di re d'Italia mantenendo, però, inalterata con la continuità dinastica anche la continuità dello Stato sul quale regnava: che il nuovo regno, concepito come l'ampliamento naturale del primo, non ne alterava in alcun modo i fondamentali caratteri istituzionali. Pertanto, il concorso della volontà popolare espresso nei plebisciti venne interpretato dalla dottrina giuridica come il naturale completamento e perfezionamento dello Statuto al fine di allargare la sua sfera di applicazione all'intera pe
li Sai problemi relativi al trapano dalla monarchia nmitiiniBirniiva aUn monarchia consultiva dorante la RcHinurnzionc, cfr. C. GmsAmarm, Contributi olla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano, 1963, pp, 14? agg.
2) C. Gì USAI,BERTI. Il sistema rappresentativo nella pubblicistica subalpina dopo il '48, in Rassegna storica del Risorgimento, a. LYI, fase. I, genn.-mnrzo 1969, pp. 3 gg.