Rassegna storica del Risorgimento
ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1919
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1971
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Carlo Ghisalberti
adottato quei correttivi al sistema che si veniva allora introducendo in Italia per ovviare a mali futuri, sconosciuti a quel tempo. Una polemica, quindi, sulle disfunzioni delle istituzioni politiche durante il Risorgimento o sulla prassi costituzionale della Destra deve necessariaménte ricondursi al modo di pensare dei moderati in ordine al problema della costituzione e dello Stato.
Incapaci di sottrarsi alla forza della tradizione rivoluzionaria, anche se guardavano all'Inghilterra come modello ideale* non si discostavano mai nelle scelte politiche fondamentali in materia giuspubblioistica dalla linea tendenzialmente seguita dalla Francia dopo l'O Ltantanove, come logicamente doveva accadere data la comunanza di storia e l'affinità di cultura. La costituzione inglese, quale appariva loro in un'interpretazione stilizzata, si caratterizzava essenzialmente per Pequilibrào dei poteri garantito dal rapporto tra il gabinetto ed il parlamento bicamerale, rapporto fondato sia sul principio della responsabilità polìtica dei ministri, sia sul correlativo potere di scioglimento che il sovrano aveva sulla Camera dèi Comuni. Il bicameralismo sembrava lo strumento idoneo per evitare urti troppo bruschi, rindipendenza di una prestigiosa magistratura ài mezzo posto a tutela della libertà dei singoli, la Corona, infine, appariva la suprema garanzia del potere. Ma questo sistema di contrappesi istituzionali, tendenti a garantire in pieno la perpetua osservanza dell'equilibrio dei poteri, contrastava sempre più con la realtà del costituzionalismo nato dalla Rivoluzione. La teoria della sovranità popolare aveva sottolineato dovunque la necessità di garantire la prevalenza del legislativo, riflesso della volontà nazionale, sugli altri poteri, e, per esso, nell'ipotesi del bicameralismo, della Camera elettiva. Di conseguenza si era giunti a concepire il governo, se non più come il comitato esecutivo dei tempi della Convenzione, certo come quel potere condizionato dalla Camera, che deve cercare in essa legittimazione politica ed appoggio per ogni azione. La supremazia del legislativo era cosi opposta alla mitizzata bàlanpe of power della costituzione inglese. Ed anche in Italia, per opera dei moderati, il Parlamento, celebrato come il sacrario della libertà, veniva innalzato sugli altri istituti costituzionali per 41 carattere rappresentativo della Camera elettiva, *) men-
4 i) La supremazia del legislativo è teorizzata in forma estremamente chiara dagli
scrittori moderati. COBI, per es., dolio atosso Cavour timoroso di ritorni dinastico* autoritari, in Lo Statuto di Carlo Alberto e i partiti avanzati, in II Risorgimento,
10 marzo 1848, n. 63 e in Oli scritti dal conte di Cavour nuovamente raccolti e pubbli" coti da Zanichelli) Bologna, 1892, voi. I, pp. 31 sgg. Sulle impostazioni dello statista piemontese, cfr. L. SAJ.VATcmui.Li, Il pensiero politico cit. -pp. 308 sgg.; E. DE MASCHI,
11 pensiero costituzionale del Cavour, Milano, 1947; cosi, ancora, il tema della supremazia del legislativo in C. BONCOM PAONI, Della monarchia, rappresentativa, Torino, 1848, pp. 20 sgg.