Rassegna storica del Risorgimento

ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1919
anno <1971>   pagina <522>
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Carlo GIdsalberU
stava quel collegio uninominale ritenuto da Cavour in poi uno dei cardini del sistema rappresentativo, a favore dell'introduzione di diversi metodi elettorali fondati prevalentemente sullo scrutinio di lista, riprendendo un antica ed annosa polemica. ') In questo caso* però, si sarebbe giunti quasi a colpire la base stessa del regime statutario quale si era configurata secondo la communi* opinio nel rapporto tra parlamento e paese dato che lo scrutinio di lista, osteggiato sempre dal pensiero moderato, avrebbe forte* mente sminuito se non addirittura spezzato ogni possibilità di contatto tra eletto ed elettore, affidando a gruppi di potere, ad organi dì partito, a forze clericali la manipolazione del comportamento elettorale e, di conseguenza, facilitando la crisi del regime liberale. 2) Analizzando la dinamica del pro­cesso storico-costituzionale italiano dal Risorgimento al fascismo, il Mara-nini ha sostenuto, come è noto, che la crisi e la disfunzione del regime parlamentare introdotto con lo Statuto albertino si sarebbe potata evitare personalizzando al massimo il contatto tra eletto ed elettore, sulla base del sistema uninominale inglese fondato sull'applicazione del semplice principio maggioritario nei singoli collegi. 3> A parte un generico dubbio sull'efficacia dei sistemi elettorali come strumenti di salvaguardia delle costituzioni libe­rali, a parte, ancora, il fatto che nel momento dell'allargamento del suf­fragio e della conseguente massificazione del corpo elettorale, il {rapporto personale viene a perdersi egualmente, il discorso dell'autore della Storia del potere in Italia, ancorché estremamente serio, appare da un certo punto di vista astratto in quanto non sembra che né durante il Risorgimento né durante il postrisorgimento e la crisi di fin di secolo, si sia dibattuto orga­nicamente e compiutamente un simile problema. In realtà la nostra classe politica, come del resto la nostra dottrina giuridico-pubblicista, non aveva troppo vaste cognizioni di diritto comparato e, pertanto, restava per tradi­zione e per abito mentale, legata ai comodi schemi sui quali si era for­mata. Infatti 'runico dibattito serio condotto alla fine del secolo sulla costi-
nino sostenitore dei diritti popolari, in Opere, IV, voi. I, Milano, 1962. Sol pensiero politico dì Sonnino, che è ancora largamente da studiare, cfr. M. VITERBO, S. Sonnino, Milano, 1923; V. Riccio, Saggi biografici, Milano, 1922; E. TACLIACOZZO, Voci di rea­lismo politico dopo il 1870, Bea, pp. 83 sgg.; E. FRATTINI, Sonnino e il ritorno allo Statuto, in Montecitorio, 1961, mini. 12.
') Sulla riforma del sistema elettorale, cfr. S. CILIBRIZZI, Storia politica e parla' mentore del Regno d'Italia, voi. 2 (1870-1896), Napoli, s.dn pp. 217 sgg.
3) Il collegamento tra regime liberale e sistema uninominale aveva avuto la sua pia famosa teorizzatone nel pensiero cavonriano. Già nel 1848, infatti, lo statista subal­pino aveva condannato lo scrutinio dì lista a base provinciale e plurinominale. Cfr. al riguardo A. OMODEO, Introduzione a C BENSO DI CAVOUR, Discorsi parlamentari, voi. I: 1848-1850, Firenze, 1932, pag. XXVHI-XXIX; G. TALAMO. Un moderato: Mi­chelangelo Castelli, Roma, 195S, pp. 108 sgg.; Storia del Parlamento italiano oìt., voi. I, p. 349; C. PIHCHEDDA, Elezioni politiche nel Regno di Sardegna Hi., pp. 83-84.
8) G. MARAMIIO, Storia del potere in Italia: 1848-1967, Firenze, 1967.