Rassegna storica del Risorgimento

ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1919
anno <1971>   pagina <524>
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Carlo Ghisalberti
nino intuirono il pericolo del regime assembleare e del trasformismo che ne era causa ed effetto al tempo stesso ed additarono i rimedi suggeriti, dalla loro esperienza, traendoli prevalentemente dalla considerazione della necessità di approfondire la distanza tra un esecutivo ohe governi ed un legislativo che si dedichi all'attività normativa. La crisi di fin di secolo ne travolse le istanze politiche ed un pesante marchio dà conservatorismo fu 'lanciato contro taluno di essi dall'opinione degli storici per aver voluto contro l'orientamento della propria epoca prospettare altre soluzioni, total­mente difformi dalla prassi parlamentare o parlamentaristica destinata da lì a poco ad avere il suo apogeo ed al tempo stesso il suo autunno nel­l'età gìolifclàana.
Che un profondo divario tra la realtà delle istituzioni pubbliche e quella dottrina giuspubb] teistica che avrebbe dovuto rappresentarne quasi la coscienza riflessa si sia venuto producendo e via via accentuando dopo il superamento della crisi di fin di secolo e l'inizio del periodo giolittiano è un fatto noto. Mentre la rinnovata stabilità sembrava rendere apparen­temente più salde le strutture costituzionali dello Stato italiano ed il regime parlamentare tornava a celebrare i suoi fasti grazie alle indiscusse qualità di uomo politico di Giovanni Giolitti. una parte notevole della cultura giuridica italiana iniziava, per influsso della dottrina tedesca, quel processo speculativo sui massimi problemi dello Stato e del diritto che l'avrebbe portata in breve alla più completa astrazione formalistica con gravi conse­guenze sul piano civile. Una sorta di rifiuto della politica, che era poi esso stesso una specie di scelta politica compiuta in nome di un astrat­tismo giuridico deteriore, veniva a compiersi rapidamente da parte della pubblicistica italiana che iniziava cosi la sua opera, sulla scia di quanto -aveva fatto antecedentemente la dottrina giuridica tedesca nei confronti dello Stato germanico, al solo vantaggio dell'ordinamento positivo esistente, quale ne fosse il funzionamento e quali ne fossero la classe politica ed il gruppo dirigente. Che il formalismo giuridico, giustificato in nome di pre­messe storicistiche od esaltato per la base (realistica, avrà come risultato tangibile quello di astrarre l'interesse dei giuristi dai veri e areali problemi dello Stato e della costituzione nel senso pragmatico e funzionale proprio nel momento in cui l'uno e l'altra avevano bisogno di essere sorretti e consolidati con il ricorso a sussidi meno avulsi dai convenzionali schemi dogmatici.:l) Si era ormai in un'epoca nella quale pareva finalmente realiz-
i) Siri complessi problemi del formalismo giuridico, e della connessa concessone legalistica del potere, cfr., a parte gli interessanti cenni di A. 13. ('AMMARATA. Forma­lismo e sapere giuridico, studi, Milano, 1963; N. BOBBIO, Sul formalismo giuridico, in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1965 pp. 79 sgg.; H, OHKSTANO. For nudismo giurìdico, in Enciclopedia italiana. III appendice, u lì p. 658.