Rassegna storica del Risorgimento

ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1919
anno <1971>   pagina <530>
immagine non disponibile

530
Carla Ghisalberd
lo Stato e 'la cosa pubblica, mentre la società civile è dilaniala da contrasti sociali gravissimi. il fallimento dell'ultimo Giolitti festa l'espressione del vuoto polìtico del paese incapace di sottrarsi al destino illiberale. E dove era fallito Giolitti, uomo politico di indiscussa levatura, falliscono natural­mente personalità più modeste come Bonomi e come Facta, impotenti nello sgretolarsi dello Stato liberale di fronte alla reazione fascista.
La fine del sistema parlamentare segue gradualmente dopo l'avvento al potere dell'autoritarismo fascista ma non porta necessariamente alla fine del regime statutario: che i mutamenti istituzionali introdotti non alterano del tutto la cornice della carta concessa nel Quarantotto, almeno secondo la dottrina giuridica italiana prevalente nel ventennio che, legata vieppiù ad un formalismo legalitario, ba saputo giustificare sul piano teorico il potere di uno solo, il partito unico, la fine delle guarentigie liberali. *) Ed invero il sistema costituzionale introdotto da Carlo Alberto, essendo fondato su uno statuto flessibile tutto permetteva, anche la reformatio in peius di se medesimo, connivente quella monarchia che avrebbe dovuto non già secondo la costituzione, ma secondo un'interpretazione liberale della stessa, rendersene garante. Non vi era dubbio, infatti, che in un sistema costituzionale non rigidamente fissato, ma basato tutto sulla prassi e, quindi, lasciato al libero gioco delle forze politiche quale quello italiano, il problema delle guaren­tigie supreme della libertà statutaria non poteva risolversi schematicamente attraverso l'attribuzione della responsabilità della tutela di esse al solo isti­tuto monarchico. Era quanto meno ingenuo, se non addirittura illusorio, ritenere che la Corona potesse avere la funzione di garanzia e di salvaguardia delle libertà statutarie quando queste fossero state contestate nel paese o negate dagli altri pubblici poteri. L'idea della monarchia garante della costi­tuzione si basava sulla valutazione tutta idealizzata di un ordinamento sta­tuale fondato sull'assoluta separazione dei poteri al vertice del quale un sovrano regnasse e non governasse, non partecipasse cioè direttamente od alcuna delle pubbliche funzioni, legislativa, esecutiva e giudiziaria, ma le tutelasse tutte rendendosi garante del loro retto funzionamento. In realtà ile la forma scritta dello Statuto albertino, né, quel che più conta, l'appli­cazione pragmatica dello etesso fatta in età liberale, avevano potuto autoriz­zare la genesi di una simile valutazione garantista della monarchia. La
i) Sol problema della continuiti dello Stato dopo l'avvento al potere del fa­scismo e, quindi, ertila ghutificaaione offerta da certi giuristi al potere fascista in base alla legalità statutaria, cfr, P. UNCAIII, Alfredo Rocco e Videologia giuridica del fu-seismo, Brescia, 1963. Sul potere politico nel periodo fascista, cfr. A. AQUARONE, L'organizzazione dello Stato totalitari Torino, 1965 e L. PALADIN, V. Fascismo, in Enciclopedia del diritto,