Rassegna storica del Risorgimento
JACOBINI DOMENICO MARIA
anno
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1971
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pagina
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592
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592
Mario Casella
per merito delTaw. Antonio Burri il quale nel 1886 pubblicò, sulle pagine del Bollettino dell'Artistico-Operaia. due articoli su La tutela dello State-
supreme. Quanto alla prima proposizione, si afferma, tra l'altro, che l'uomo ha un vero diritto sul suo lavoro e, secondo l'antico adagio re* fructìficat domino, il frutto e lutile provenienti dal lavoro appartengono per principio all'uomo che li ha prodotti . Circa la proprietà, i componenti il comitato romano fanno propria una espressione contenuta nell'enciclica papale del Natale 1878 e dichiarano che il diritto di proprietà è sanzionato dal diritto naturale . Questa seconda proposizione è articolata in 5 punti: i diritti dell'uomo sulla natura (la terra è stata data all'uomo perche la occupi, la coltivi, e la faccia servire a' propri bisogni); i diritti dell'uomo sui prodotti del lavoro ( ...l'uomo è proprietario del frutto del suo lavoro... ; ...l'uomo il quale lavora sul proprio terreno e coi propri mezzi ha un diritto indiscutibile sul prodotto); il valore, e il diritto di possedere (il valore economico dei frutti della produzione ha per base l'utilità di questi e il lavoro dell'uomo; detto valore è determinato dalla quantità di prodotti richiesta e da quella che è disponibile, e trova la sua espressione (economica) nel prezzo , che non è altro se non la quantità di numerario considerata come equivalente al valore stesso . Il guadagno derivante dal commercio non è contràrio ad una sana economia sociale, né alla giustizia, quando sia fatto in forza di diritti legittimamente acquisiti e che non siano contrari alla morale, purché si trovi' in equo rapporto colla parte del guadagno che spetta ai cointeressati nell'impresa); il danaro (si può lecitamente ricavare dal proprio danaro un vantaggio pecuniario . Le ragioni per le quali può divenir lecito il farsi restituire più di quel che si è dato con semplice prestito (mutunm) sono ancora troppo dibattute per poterle qui stabilire tutte. Basti solo constatare che: il mutuante è in diritto di farsi rimborsare dei danni materiali ch'egli abbia potuto sopportare a motivo del prestito accordato: dippiù: che le autorità civili non si oppongono all'interesse nel contratto del prestito ma ne (issano nondimeno spesse volte i limiti; che la Chiesa non grava la coscienza di coloro che si fanno pagare un interesse nei limiti del tasso legale o del tasso generalmente percepito, purché gli uomini siano disposti a sottomettersi alle decisioni che la Chiesa potesse prendere per l'avvenire. Naturalmente le prescrizioni della carità che proibisce di opprimere il prossimo restano sempre in tutto il loro valore); il diritto di scambio (trasmutazione) e d'eredità dei beni (il diritto di proprietà include il diritto di scambio, e si ha lo stesso diritto sulla proprietà ricevuta gratuitamente o in cambio come sol proprio prodotto. La trasmissione dei beni privati fatta per eredità è basata sul diritto naturale ). La terza proposizione riguarda la ripartir none dei guadagni. Tale ripartizione - - vi si afferma deve essere frutto di un accordo preventivo, il quale fissa la parte (proporzionale o determinante) che spetta a ciascuno . Ma bisogna che questi accordi sieno conformi alla giustizia nel senso volato dalla legge morale, cioè che a ciascuno venga la parte di guadagno che corrisponde alla parte da lui presa nella riuscita dell'impresa . L'ultima propo* rizione (t due generi di società, e loro autorità supreme) stabilisce i compiti appar-tenenti a ciascuna delle due società (la Chiesa è soprattutto una istituzione divina t; conduce gli uomini al loro fine supremo che esiste fuori di questa terra ; lo scopo della società civile è direttamente il bene temporale ed esteriore de1 suoi membri e del In intera comunità ) e ne auspica la Concordia; quantunque ogni autorità poma esercitarsi liberamente nella sfera del suo dominio; in tutte le questioni però che riguardano i due campi religioso e civile, le due autorità debbono procedere d'accordo ed intendersi nei conflitti, che potessero sorgere . Su questo documento cfr. EMÙ. RrrrEn, Il movimenta oattoUcO'SOcialo in Germania nel XiX secolo e il VoUtsveretn, Roma, 5 lune, I967, p 200 sgg