Rassegna storica del Risorgimento

PIACENZA STORIA 1800
anno <1972>   pagina <26>
immagine non disponibile

26
Emilio Nascali Rocca
sinii Anzianato, e 'Civiche Deputazioni si occupa tutto di per avere le necessarie notizie di fatto, e per ponderare le circostanze tutte all'oggetto di combinare il sollievo della Popolazione con la sicurezza della sussistenza e di regolare il rispet­tivo prezzo de* generi in modo che sia moderata, e ridotta a giustizia l'avidità de' Commercianti, ed Incettatori, e dall'altra si eviti il gravissimo perìcolo di rima* nere privi: intanto si disse, si è osservata continuare, e diramarsi la invalsa ani­mosità degli ammutinamenti e complotti popolari coll'in giusta pretesa di dare egli stesso la Legge per il valore delle Deratte con grave contravenzione alle leggi dello Stato, Comuni e Municipali, e con accrescere vieppù il pericolo della privazione de generi di prima sussistenza.
Ora per avvitare frattanto il progresso di così pernicioso, e fatale disordine, il Governo medesimo, previe le conferenze coi Civici Magistrati ed in concorso della R. Giunta d'Annona è venuto nella determinazione di far promulgare per norma, e regolamento di tutti, e singoli li sudditi di S.A.R.. Abitanti in questa città, e Ducato di Piacenza le seguenti disposizioni tutte dettate dalle regole, e dalle Leggi di giustizia, e per l'esecuzione delle quali si avrà il pieno concerto col rispettabile Comando Francese, ed inerentemente al riferito Proclama del tredici corrente, il braccio, ed assistenza della stessa forza francese combinata con quella di S.A.R. in costante massima di Amistà, amicizia, ed armonia di stabile Governo.
I. Che contro li Sommotori, Cospiratori, e contro chiunque procederà ar­mato in qualsiasi specie anche da solo, come contro qualunque in qualsiasi ma­niera e di qualsivoglia ceto, e Classe egli sia, si farà capo d'unioni o complotti per qualunque oggetto, o motivo, si procederà all'arresto personale, e successiva inquisizione, e punizioni a termini delle leggi, e bandi vigenti, e con le pene ancora, e modi energicamente dichiarati dal riferito Affisso.
U. Si considererà parimenti reo di contravvenzione alle Leggi della pub­blica incolumità, e sospetto di ammutinamento, e di sollevazione chiunque di propria autorità pretenderà di stabilire il prezzo de generi senza consenso del venditore, o determinazione del Governo, e delle civiche Deputazioni destinate alla direzione, e sopraintendenza dell'Annona, e dell'Abbondanza.
HI. Nel mercato de' grani si dovrà esattamente pagare il prezzo che sarà fissato in ragione della qualità del Frumento da Signori Deputati al Mercato slesso, qnal prezzo non eccederà per la corrente settimana la quantità di lire venti quattro, e sarà diminuito in ragione della qualità stessa a sano arbitrio della Deputazione. Egualmente si dovrà osservare per il valore della Melica che si potrà avere, e somministrare nel giorno di sabato 19 corrente al prezzo di lire quindici.
IV. Chiunque ardirà di comprare frumento senza il libretto, o biglietto per quel giorno, come pure chiunque ne comprerà più d'una volta, od anche una sol volta, e successivamente lo venderà ad altri sarà privato del beneficio del Mercato, e punito a norma delle Grida già tante volte pubblicate in questa ma­teria. Ed all'effetto di scoprire più facilmente li Contraventori si applicherà il frumento all'Accusatore o Denunciatore in caso di verificazione: e tanto il com­pratore come il Venditore saranno puniti con le multe e pene cominate, e così anche qualunque mediatore
V. Si danno dalla R. Giunta d'Annona le più attente, e sollecite Disposi­zioni per assicurare le notificazioni, ed introduzioni de' Grani nell'entrante Anno;