Rassegna storica del Risorgimento
TRIBUNALE DELLA MONARCHIA DI SICILIA
anno
<
1972
>
pagina
<
34
>
34
Edith Saurer
In questa direzione lavorò il cav. Luigi de Medici, ') il quale, però, come il suo re Ferdinando I, si astenne da una soppressione*3)
Nel Concordato di Terracina del 1818 il card. Consalvi riuscì ad ottenere ampie concessioni dal re, come ad esempio la possibilità del libero appello al Papa (art. 22), ma il Tribunale fu di nuovo confermato in un articolo segreto: ... si dichiara... che non s'intende di abolire i legittimi e canonici privilegi del così detto Tribunale della Monarchia di Sicilia, contenuti nella Bolla di Benedetto XIII che lo riguarda >. 3> Con l'articolo 22 veniva tolto al Tribunale il suo massimo fattore di potere. Ansiose interpellanze giunte dalla Sicilia indussero quindi il re a pubblicare nello stesso anno un decreto che sottolineava l'integrità del noto privilegio.4)
In seguito, però, l'articolo 22 non fu osservato e questo rafforzò l'avversione di Gregorio XVI e di Pio IX contro il Tribunale. Avvennero anche clamorose violazioni delle prescrizioni della Bolla Fideli di Benedetto XIH del 1728. Tuttavia entrambi i Papi emanarono scritti, in cui i diritti del giudice, a quanto pare, venivano ampliali.
Il motivo della prima missione di Antonio De Luca, da poco nominato vescovo di A versa, fu la caparbietà dell'arcivescovo di Siracusa, Michele Manzo, nativo di Napoli. Egli si rifiutava di riconoscere una decisione del giudice che concedeva una dispensa dal vincolo matrimoniale del terzo e quarto grado di consanguineità, misto al secondo.5) Nell'art. 25 della Bolla Fideli si parlava solo della dispensa dal vincolo del terzo e quarto grado:
Tarn edam naLionis Siculae commodi lati et utililati prospicere volente, eidem judici, tua sopra nominato et delegato a Siculo Rege ultra Pharum facultatem specia-lem elarginmr matrimoniales concedendi in tertio et quarto gradi ; gratis etiam nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum qui vere pauperes suiti, et miserabiles, et labore mannum suarum vivant . *)
Il decreto ministeriale inviato all'arcivescovo rivelava la prassi del Tribunale, che seguiva un diritto consuetudinario, ma non la Bolla Fideli.7)
Nella lettera del 18 gennaio 1846 l'arcivescovo fu accusato di interpretare l'articolo della Bolla in questione solo in base ai dati del suo archivio, senza
') CATALANO, p. 106.
2) Come risalta da una lettera del card. Consalvi ai De Medici il re Ferdinando I principalmente non si sarebbe opposto alla soppressione della Monarchia.
3) CATALANO, p. 106 e Ponenza, 1863, p. 30.
4) SENTIS, p. 277. Decreto relativo alla conservazione de legittimi e canonici Privilegi del Tribunale della Monarchia di Sicilia , 5 aprile 1818.
5) Atto ministeriale alParcdvescovo di Siracusa, gennaio 1864, Ardi. Borb., 105, 432 ff.
') Arcivescovato di Siracusa al re Ferdinando I, 19 gennaio 1846, idem, 435. GIUSEPPE Lo Bus, Sulla facoltà del Giudice dell'Apostolica Legazione Sicola in rispetto alle dispense mutriinordnli., Palermo, 1863, opinava, in polemica con altri, la facoltà delle dispense matrimoniali basasse solo sulla Bolla Fideli.
Citerò qui le cause più frequenti di dispensa: angustia del luogo, mancanza della dote competente il timore dello scandalo, la infamia della donna.
*) Arcb, Borb 105, 482