Rassegna storica del Risorgimento

TRIBUNALE DELLA MONARCHIA DI SICILIA
anno <1972>   pagina <37>
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Sul tribunale della monarchia siculo 37
inviala al ghtdice nel 1852, in cui il cardinale gli rimprovera di non attenersi alla Bolla Fideli. intendendo riferirsi soprattutto alla dichiarazione di nullità dì professione religiosa. l> Secondo Catalano il governo fu irritato da questo passo di Antonelli, che significava un'ingerenza nei diritti del re, tuttavia ordinò un'inchiesta sui ricorsi presentali. Finalmente fu mandato a Napoli nel 1855 il card. Bizzarri, che ottenne VExquatur reale per il Breve.
La liberalità con cui il giudice del Tribunale disponeva del suo diritto rispetto alla restitutio in integrarti aveva da sempre provocato indignazione a Roma; la provocavano soprattutto le dichiarazioni di nullità di professione re­ligiosa che secondo la Bolla Fideli non erano di sua competenza.2) Questo ignorare costantemente le prescrizioni papali indusse una congregazione di car­dinali a raccomandare l'invio di un visitatore apostolico in Sicilia, ragione per cui la Congregazione dei Vescovi e Regolari diede ai vescovi siciliani l'incarico di visitare le case dei religiosi delle loro diocesi.3) Questo era un colpo evi­dente inferto ai diritti di Le gazi a del re ed era stato anche preparato a questo scopo.
Inoltre si procuri di mandare in Sicilia qualche Visitatore Apostolico per togliere cosi il preteso diritto esclusivo della Regia Legazia. 4>
La risoluzione della congregazione cardinalizia esprimeva l'atmosfera domi* nante nella curia a partire dal tempo di Gregorio XVI: rafforzamento del-l'autorità papale, abolizione di diritti particolari, imposizione generale del diritto canonico.
La conoscenza di queste tendenze della Curia acuiva la suscettibilità della Corte napoletana. Quando nel maggio del 1851 la Congregazione del Con­cilio, in una lettera indirizzata al giudice del Tribunale, gli contestava la facoltà di concedere dispense dal vincolo di consanguinità di terzo e quarto grado misto al primo, il governo, come già nel 1846, decise subito contromi­sure.5) L'agitazione mostrata dal ministro per gli affari siciliani, Giovanni Cas­sisi, è tanto meno comprensibile, in quanto il giudice in realtà non possedeva tale diritto. Poco tempo prima del Breve Jamdiu, il cardinale segretario di Stato Lambruschini aveva notificato al giudice in una sua lettera che le dispense ma­trimoniali miste col primo grado dovevano ancora essere sottoposte ad un rego­lamento: *)
Non sarà difficile di differirla e intanto ricorre alla Santa Sede senza che il pubblico si avveda perciò dell'attuale pendenza sulla quale deve certamente tenersi il più alto segreto.
1) CATALANO, p. 117. L'11 agosto 1853 il giudice rispondeva ai reclami dell'Anto-
nelli.
2) S 30-32 della Bolla Fideli. SENTIS, p. 274 sg.
3) Posizione 1863, 31. Né per la sessione della Congregazione card indizili, né per la decisione della Congregazione dei Vescovi e Regolari nelle fonti si trova alcuna data. CATALANO annota, che la Congregazione aveva nominato l'Arcivescovo dì Palermo come visitatore apostolico degli Olivetani nel 1844. Non credo però all'identità di queste due decisioni della Congregazione. Nella Posizione si parla d'una delegazione dell'intero Episcopato.
4) Posizione, idem.
5) Spogli De Luca III. Corte relative alla Missione segreta affidatami da SJVI. il Re Ferdinando li nel 1852 per trattare in Roma le qtiistioni della Monarchia di
Sicilia.
6) Lambruschini al Giudice, 1 febbraio 1846, Ardi. Boro- 805, 423.