Rassegna storica del Risorgimento

MUSEO FIORONI DI LEGNAGO
anno <1972>   pagina <166>
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Vita dell'Istituto
Art, 3. In conformità degli ordinamenti die regolano gli Istituti storici ita­liani, fra i quali è inserito, l'Istituto ò retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stalo.
Il Presidente provvede e quanto è necessario per il 'conseguimento dei fini del­l'Istituto, amministra i fondi, dirige la e Rassegna fiorirà del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione do un Consiglio di Presidenza com­posto dei professori universitari di molo di storia del Risorgimento e dei professori universitari che abbiano insegnato la stessa disciplina o ne abbiano vinto un concorso; di tre professori universitari di ruolo di materia affine cooptati dai membri effettivi; di cinque membri eletti dalla Consulta.
I membri cooptati e quelli eletti durano in. carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Consiglio nomina un Vice-presidente, un Segretario ge­nerale e due Revisori dei conti.
Art. 4. In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costi­tuito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compili dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comi­tato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 5 Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6. Il Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali co­stituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'ap­provazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comi­tati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientìfici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla mag­gioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione deb­bono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. 'Gli uni e gli altri hanno diritto alla e Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza e dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di Presidenza dell'Istillilo può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiun­gimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine sta­bilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.