Rassegna storica del Risorgimento

MUSEO FIORONI DI LEGNAGO
anno <1972>   pagina <167>
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Vita dell'Istituto
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Le quote dei soci vitalìzi vengono accantonale in un fondo di riserva fino al rag* giungimonto della somma di un milione.
L Istituio paò ricevere IUBCÌLÌ e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulto.
Art. 10. Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.PJI, del 1" marzo 1955, n. 357, modificato con DJPJl. del 2 aprile 1957, n. 466, e con D.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclu­sivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1014 del 5 settembre 1967.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto Ita la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleglli del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli im­piegati.
Art. 3. TI Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Pre­sidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Pre­sidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Ras­segna storica del Risorgimento.
Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta composta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di due membri effettivi, di uno cooptato e di un rappresentante dei Comitati.
Art. 5. - H Museo centrale del Risorgimento <in Roma è posto alle dirette di­pendenze della Presidenza deMstituto.
Art. 6. Il Consiglio di presidenza paò istituire all'estero centri di stadio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali del* l'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'am­bito delle disposizioni statatane. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'artì­colo 6 dello statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. Per la istituzione di nuovi Comitali e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci, prescritto dall'art. 4 deUo statato* la Presidenza ba facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regobi con il versamento delle quote.