Rassegna storica del Risorgimento

MUSEO FIORONI DI LEGNAGO
anno <1972>   pagina <168>
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Vita dell'Istituto
Il presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fiatato, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: Tona priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente ii uli ri zzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: e spedisce il socio.... Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa, nella prima busta­ia caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori.- Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno, sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, compor­tano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci il nome dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti 1 voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice­presidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza del-l'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.
Art 10. I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello statuto vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritta di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.
Art. II. I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello Statuto.
Art. 12. Tutti i soci, ealvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso -il Comitato .nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art. 13. La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Co­mitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14. - La riunione della Consulta, di cui all'art. 6 dello Statuto, avviene almeno una volta all'anno.
Art. 15. - L'elezione dei cinque rappresentanti dei Comitati nel Consiglio di Presidenza avviene mediante votazione segreto ella quale non partecipano i membri effettivi e cooptati del Consiglio di Presidenza. Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per il triennio successivo, i cinque Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Art. 16. - U Consiglio di Presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art. 17. I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Art. 18. - La Presidenza dell'Istituto* udito il parere della Consulta, può ap­portare modificazioni al presente regolamento.
Modificato nella seduta della Consulta del 21 ottobre 1967.