Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA FONDI GIUDIZIARI; REPUBBLICA ROMANA 1
anno <1972>   pagina <441>
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La Repubblica romana 1798-1799 441
Di questi tribunali il nuovo materiale delle preture costituiva la base e l'anello mancante. Esso fu quindi estratto dall'insieme di materiale in età era stato trovato a Campo Marzio, raccolto in 25 buste e portato alla Sapienza, dove fu muto alle 26 buste dei tribunali civili, al fine di avere una più chiara visione dell organizzazione giudiziaria civile repubblicana.
Unitamente alla schedatura generale, sia del materiale di nuovo reperi­mento delle preture che di quello già noto e inventariato degli altri tribunali, e stata effettuata parallelamente una ricerca bibliografica che ha posto in rilievo come questi fondi non siano stali utilizzati dagli studiosi, neppure da quelli che si sono particolarmente interessati alla Repubblica Romana del 1798-1799. *>
Per i suddetti motivi, e nello stesso tempo per l'interesse che ha sempre suscitato il periodo 1798-1799 così denso di fermenti e di innovazioni e non per ultimo in campo giudiziario, si è creduto opportuno dare notizia degli archivi in questione.
Le ricerche necessarie alla soluzione dei quesiti che sempre si presentano nel corso dell'ordinamento sono state svolte anzitutto nella legislazione, nella collezione di bandi, editti e notificazioni, negli archivi del tribunale civile del Senatore, del tribunale criminale del Governatore di Roma, nell'archivio amministrativo della Repubblica romana del 1798-1799 ed infine, presso l'Ar­chivio Capitolino, nell'archivio del protonotaro del Senatore.
In attesa di dare allo Stato una nuova organizzazione giudiziaria il diretto­rio esecutivo repubblicano emetteva una serie di provvedimenti provvisori: il 18 febbraio 1798 (30 piovoso anno I) nn editto della prefettura di giustizia ci­vile e criminale stabiliva che presso i giudici provvisori fossero presentate le istanze provisionali, cioè i provvedimenti cautelativi e conservativi di cause pendenti avanti i soppressi tribunali. Mentre le querele criminali dovranno proporsi presso i Notati degli antichi tribunali. La definizione delle controversie spetterà comunque ai giudici eletti nell'Atto del popolo sovrano;2) il decreto del 4 marzo 1798 richiamava provvisoriamente in funzione, a partire dal giorno seguente tutti i giudici ordinari civili e criminali che rendevan giustizia nell'antico governo, a riserva dei giudici ecclesiastici di qualunque genere e specie, come pure dei giudici fiscali e di quei che amministravan la giustizia come uditori degli ex prelati. Tutti insieme comporranno e rappresenteranno un solo tribunale nazionale. Lo stesso decreto stabiliva le competenze di questi giudici provvisori: Ogni giudice ordinario civile riterrà la pertinenza delle sue rispettive materie; come pure l'officio dei rispettivi notari secondo l'or­dine solito... Ogni luogotenente criminale sarà giudice ordinario nelle cause
di giusta zìa e polizia del governo provvisorio napoletano (ÀS Roma, Tribunale crimi­nale del governatore, sec XIX, bb. 3 ter, 4).
Mentre l'archivio delle preture repubblicane è soltanto' menzionato, insieme ad altri archivi da ordinare, in: CARMELO TRASSEM.I. Il riordinamento di un antico fondo giudiziario nel R. Archìvio di Stato di Roma, in Archivi, ITI (1936), p. 215.
1) Sull'organizzazione della giustizia nella repubblica romana del 1798-1799, senza però l'utilizzazione delle fonti archivistiche: VITTORIO EMANUELE GIUNTEIAA, La gia­cobina repubblica romana, in Archivio della Società romana di storia patriot LXXHt (1950), 111-114; FRANCESCO D'ORAZI FLAVONI, Ordinamento costituzionale ed ammi­nistrativo delle repubblica romana del 1798-1799, tesi di laurea, Università degli studi di Roma, anno accademico 1970-71, relatore prof. G. Astuti, pp. 12-36, 109-114.
2) Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, Roma 1798,1, p. 38.