Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA FONDI GIUDIZIARI; REPUBBLICA ROMANA 1
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1972
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442 M. Luisa Barroveccldo San Martini
pretoriali. Riuniti in corpo saranno giudici delle cause gravi e capitali >. " La cessazione di questi guadici era stabilita per il 20 maggio 1798 (I pratile a, VI) dall'art. 130 della legge 29 marzo 1798 ci*. 2)
La documentazione prodotta dai giudici provvisori ba continualo a far parte degli archivi del precedente regime3) e solo una filza di e istanze provisionali riguardante il periodo febbraio-maggio 1798 ci è giunta con l'intitolazione ai giudici provvisori.4) Restavano invece sospesi i giudizi di appello fino ai costituendi tribunali competenti. Anche per i giudizi di appello pendenti presso le soppresse magistrature pontificie bisognava attendere l'istituzione di un apposito tribunale.
Con la legge 29 marzo 1798 citata il governo provvedeva ad. istituire i nuovi tribunali1 dettando norme sulla loro composizione e sulle loro competenze, dando inizio a quella riforma della giustizia annunciata dalla costituente repubblicana.
Si danno qui di seguito le notizie fondamentali* tratte dalla citata legge del 29 marzo, sulle preture, sul tribunale civile del dipartimeli io e sull'Alta pretura, cioè sui tre gradi di giurisdizione attraverso i quali veniva amministrata la giustizia civile ed infine sul tribunale temporaneo di -appellazione con competenze particolari.
La pretura, tribunale civile di prima istanza, aveva come circoscrizione il cantone. La carica di pretore e dei suoi assessori è elettiva. Unico requisito di eleggibilità è l'età minima di 25 anni (art. 107 della Costituzione). Pretore ed assessori venivano eletti ogni due anni dai comizi municipali. A Rome le municipalità erano tre: una per circondario ed ogni circondario aveva quattro preture, una per sezione (art. 3 legge cit), distribuite nel seguente ordine, tratto dalla legge IO maggio 1798, n. 26, modificativa di altra precedente del 22 marzo 1798 sulla divisione del territorio della Repubblica romana, art VII.5)
Primo circondario sezioni: Cianicolo (già rione Borgo), Pantheon (già rione Parione), Pompeo (già rione Pigna), Vaticano (già rioni Regola, S. Angelo, Trastevere); secondo circondario sezioni: Bruto (già rione Ponte), Flaminio (già rione S. Eustachio), Marte (già rione Campo Marzio), Pincio (già rione Colonna); terzo circondario sezioni: Campidoglio (già rione Ripa), Quirinale (già rione Trevi), Suburra (già rione Campiteli!), Terme (già rione Monti).
Per quanto riguarda le competenze del pretore, esso giudicava inappellabilmente le cause civili in cui il valore della controversia non superava i 30 scudi romani; in prima istanza, con possibilità di appello al tribunale civile di dipartimento competente per territorio, quando l'oggetto della lite superava i 30 scudi ma era inferiore a 1.200 scudi (art. 16, com. 2, legge 29 marzo cit.). Inoltre il pretore con i suoi quattro assessori funzionava da Burò di conciliazione per tutti gli affari civili della sua sezione il cui valore eccedeva i 1.200 scudi (art 20): la comparsa avanti il burò di conciliazione era necessaria per adire al tribunale di dipartimento (art. 34, com. 2). L'apertura delle sedute fu indetta per il 4
1) Gazzetta di Roma, 7 marzo 1798, n. 6.
2) Bollettino delle leggi della Repubblica n. 3, pp. 96-121.
3) Per la giurisdizione civile si trutta in sostanza del tribunale del Senatore n causa della riserva sui giudici ecclesiastici e loro uditori avanzala dal citato decreto del 4 marzo.
4) V. Inventario in appendice.
5) Bollettino delle leggi della Repubblica* n. 7, p. 191.