Rassegna storica del Risorgimento

ROMAGNOSI GIAN DOMENICO
anno <1972>   pagina <507>
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Del pensiero di G* D. Ramagnosi 507
dìno dal godimento di diritti civili quali il voto e la candidatura alle ele­zioni, ma lo stalo attuale della cultura e dolio sviluppo del popolo non gli consente di concreLizzarsi. Su questo punto il Romagnosi assume una posi­zione ambivalente: quando si tratta di dare espressione alla democrazia pura nei suoi aspetti politici egli si impegna a fondo in questo scopo; quando in­vece la democrazia pura implica rivolgimenti sociali ed economici, egli evita il problema se non lo ha già risolto in termini moderati. E la considerazione della realtà politica del suo tempo, dominata dalla nobiltà alluminata e dal-l'alta borghesìa, lo spinge a prospettare il governo temperato cioè garan­tito nelle sue funzioni e delimitato nello stesso tempo dalla volontà generale della nazione come soluzione temporanea al problema della rappresen­tanza politica. L'efficacia delle direttive governative sarà raggiunta col pre­porre allo Stato un organo monocratico. affidato cioè ad una sola persona, ma questa avrà poteri raffrenati da un organo antagonista al suo, il quale avrà il potere di vigilare sulle decisioni politiche prese al vertice dell'amministra­zione. Poiché anche gli organi preposti alla vigilanza ed alla tutela fondano la loro autorità nella delega, il meccanismo della vita politica sarebbe incerto se non trovasse un termine decisionale ultimo nella sovranità nazionale, o meglio in una sovranità concepita autonoma rispetto a tutti i poteri, che Romagnosi, però, non ha saputo riferire ad alcun organo specifico, lascian­dola cosi nella pura astrazione. Infatti la realizzazione pratica di questa so­vranità popolare, manifestandosi con la negazione totale di ogni istituzione, comporterebbe inevitabilmente l'insorgere di rivoluzioni, e le costituzioni politiche, potendo essere in -balia di avvenimenti che ne trascendono i con­tenuti, vengono a perdere quella oggettività storica riferita invece al con­cetto di nazione, e si qualificano dentro la legge dei cataclismi, come espres­sione di nna stasi dei conflitti politico-sociali. In questo quadro la legislazione come scienza diventa interpretazione di realtà politiche in perenne muta­mento e con direzioni storico-sociali imprevedibili alla stessa ragione umana. Per la filosofia della storia di Romagnosi le forze sociali hanno una realtà oggettiva e primaria rispetto alle istituzioni perché sono forze naturali, mentre le costituzioni politiche, espressione della volontà umana, non sono che una sorta di sovrastruttura di contenuto eminentemente ideologico, di­pendenti da elementi mutevoli per la loro durata e validità. Nel sistema di Romagnosi le basi fondamentali di un edificio costituzionale constano di:
1) Un potere delegato che amministra;
2) Un potere delegato che raffrena l'amministratore;
3) Un potere proprio, che contiene tanto quello che amministra quanto quello ohe raffrena.1
1) 6. D. ROMAONOSI, Della costituzione di una monarchia cit., p. 226.