Rassegna storica del Risorgimento
ROMAGNOSI GIAN DOMENICO
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1972
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Bruno Di Sabantonio
politico che su un piano moderalo agisce come remora a quel pensiero, puntandone le conclusioni troppo rivoluzionarie. Posta in mezzo ad un procedimento logico quella fortuna non ha alcun carattere probante, giacché, essendo ormai formulato il problema in termini di eguaglianza contrattuale, le premesse per una coerente conclusione non sono affatto a favore della proprietà esorbitante. Ed in effetti, in un altro scritto, " la proprietà è un diritto nella misura in cui il privalo riesce a lavorarla o ad amministrarla con la propria opera. Il problema va risolto allora nel senso che essendo la proprietà -un diritto originario,2) garantito dal contratto, ogni cittadino, in quanto essere sociale, deve possedere quanto basta alla sua sussistenza per diritto contrattuale. Romagnosi ipotizza così uno Stato di piccoli proprietari, indipendenti fra loro nei rapporti di lavoro ciò che non si verifica nella concezione liberale e di salariati protetti dallo Stato stesso. Egli giunge ad una democrazia assai avanzata perché pone ormai come necessario alla vita sociale il frazionamento della proprietà fondiaria e perché da allo Stato l'autorità di intervenire nell'economia al fine di creare la piena occupazione.
Questa impostazione è data da Romagnosi al suo pensiero politico 15no all'opera Della costituzione di una monarchia. Successivamente, nel suo pensiero sull'economia, culminante negli Artìcoli di economia politica, Finler-vento statale assume la forma di una generica programmazione della vita economica nazionale. Nella libera iniziativa Romagnosi vede ormai un incentivo alla produzione. Ma il dualismo tra direttive pubbliche e iniziativa privata riporta il problema agli inizi, in quanto la produzione e la distribuzione delle ricchezze, una volta avviata da parte dello Stato, è lasciata sviluppare dalla libera concorrenza che oltre ad essere una legge commerciale, diventa un principio naturale di vita sociale se la si considera sotto l'aspetto della domanda e dell'offerta del lavoro. Ora, esiste una sola spiegazione a questo dualismo: Romagnosi, che pur viveva in un'epoca di libera concorrenza, almeno riguardo alla domanda e all'offerta del lavoro, doveva constatare che di fatto questa legge, come veniva applicata, gettava sul lastrico il proletariato agricolo ed urbano. *) Ha imputato allora queste condizioni non alla libera concorrenza, ma al fatto che questa, poiché ha nell'offerta del lavoro un termine socialmente più potente rispetto a quello della domanda operaia, non è più libera, perché non è lìbero uno dei due termini ohe la compongono, ed ha affidato allo Stato il compito di ripristinare questa libertà. Ma con questa ammissione negava la applicabilità delle stesse teorie dello Smith cui si rifaceva, e portava un'incrinatura irreparabile al corrdspet-
') C. D. ROMAGNOSI, Introduzione al diritto pubblico universale rètti, p. 295 sgg. 2) G. D. ROMAGNOSI, Istituzioni di civile filosofia oìt., p. 673 sgg. *) G. D. ROMAGNOSI, Artìcoli di economia politica di., I, p. 41 sgg.