Rassegna storica del Risorgimento
BONGHI RUGGERO; GIORNALI TORINO 1862-1865; ITALIA MERIDIONALE S
anno
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1973
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pagina
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579
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Lo Stampa di Ruggero Bonghi 579
moment a n ce in vista ili un fui uro anniento della forza morale e materiale dello Stato. Limienlava inline la scarsa collaborazione della popolazione e, se da un lato raccomandava proposte ili grazia per i renitenti che si preseti* lavano, dall'altro non escludeva mezzi estremi e maggiori facoltà repressive. Tenendo presenti questi presupposti era comprensibile che il quotidiano, pur insistendo sulle migliorate condizioni dell'isola, avversasse la reazione di Crispi del 29 luglio: addossando la colpa del caos alla rivoluzione e alla li* berta data dal governo borbonico negli ultimi suoi giorni, non riteneva pò* tessero porre rimedio le leggi abituali di polizia e le leggi penali ordinarie. Come soluzione alla mancata osservanza di precedenti decreti o leggi chiedeva che si accordasse al ministro dell'interno la facoltà di applicare come pena l'allontanameli io dalla Sicilia.
Circa la discussione pubblica della legge sul brigantaggio, La Stampa avrebbe preferito il comitato segreto per la delicatezza dell'argomento e per evitare eventuali ritardi; la Commissione della Camera apportò mutamenti anch'essi poco lodati: abolì i premi o la diminuzione di pena a chi arrestava o ammazzava gente iscritta nelle liste, stabili che l'iscrizione >n esse non do* veva essere prova sufficiente dell'imputazione e che non fossero soggetti a giurisdizione eccezionale dei tribunali militari se non i briganti presi colle armi in mano e gli altri fossero giudicati secondo il codice di procedura penale. ' ' La Stampa il 1 agosto 1863 ritenne che questi mutamenti avrebbero tolto efficacia e validità alla giurisdizione eccezionale; insiste anche sulla necessità di definire giuridicamente il reato di brigantaggio poiché, quando la Commissione d'inchiesta lavorava, prevaleva il grosso brigantaggio, nei mesi successivi prevaleva il piccolo brigantaggio (La Marni ora era riuscito infatti a distruggere i grossi capi, ma le province continuavano ad essere -infestate da numerose piccole bande). La discussione fn, però, sospesa per la chiù* sura della sessione e fu votata una legge provvisoria che tuttavia raccoglieva, secondo il giornale, tutto ciò che di utile e necessario aveva la proposta della commissione d'inchiesta, benché la Monarchia Nazionale ritenesse che invece non ne era rimasto nulla.
Risulta evidente la contraddizione tra la posizione assunta dal quotidiano in occasione dello stato d'assedio del 1862 e la campagna favorevole alla legge Pica nel 1863; esso intuì la possibilità di critiche e precisò il motivo del suo atteggiamento in un articolo dell'I 1 agosto 1863, scrivendo che, mentre nell'anno precedente i provvedimenti erano derivati dall'arbitrio di un ministro e perciò non potevano avere l'impronta di autorità e forza morale, in questa ultima circostanza una commissione di deputati scelti fra tutte le frazioni della Camera da Massari a Saffi, dopo studi approfonditi, aveva stabilito l'insufficienza delle leggi ordinarie.
Un altro artìcolo il 23 agosto fu dedicato a sostenere l'identità della legge approvata con quella proposta dalla commissione d'inchiesta: erano infatti rimasti i due concetti fondamentali della giurisdizione straordinaria dei tribunali militari per i delitti di brigantaggio e il procurato concorso del paese con premi, formazione di compagnie di volontari (non autonomi ma
) La Commissione d'inchiesta aveva proposto invoce che timi i colpevoli ìli brigantaggio fossero sottoposti olla giurisdizione eccezionale, e, nel caso fossero in* quisti micho di altri reati, la punizione nuche di Questi spettasse ai tribunali militari.