Rassegna storica del Risorgimento
REGNO DI SARDEGNA POLITICA COMMERCIALE 1814-1859
anno
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1974
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pagina
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20
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Sulla stessa Ceasotte apparivi poi una Ordinari an rea lo del 30 aprila enti J I quale dipendentemente dui trattato stipulato eoa la Francis (uni 1843) onda vieppiù stringerci lo ralaaioiil commerciali tra I due Siati >, BÌ decretavano rJdu-aioni ai dazi nullo ncquovlti, articoli di moda, porrellefae o4 altri prodotti df origino francese. L'ordlnanaa non faceva olio applicare quanto già prometto ,jyj Piemonte alla Francia con l'articolo 2 del trattato del 28 agosto 1848, dal quale mutuava anche la frate introduttiva. La un formulazione, e II momento nel quale vaniva pubblicete gli fecero naturalmente attribuire, dalla lampa Italiana e straniera, un lignificalo di rappreeegUa indirette. Le questione, insieme con ì contratti in tema di politica ferroviaria, ebo vennero dibattendoti ralla stampa nello Meato periodo, contribuì notevolmente al peggioramento dei rapporti tre I duo Stati ed alle creazione di un clima di guerra.2) Nel novembre 1847 l'Au-Une tento segretamente un Ravvicinamento con Io acopo evidente di intralciare gli sviluppi ulteriori della Lega doganale tra il Regno di Sardegna, Il Grande-
U Nella nota veniva riportato il seguente testo del trattato 11 roano 1751:
CONVENZIONE PER LI TRANSITI DE" SALI SEGNATA IN TORINO LI 11 MARZO MSI DA SJ2. IL SIC. CAVALIERE OSSORIO PER PARTE 01 SJtf., E RINNOVATA NELL'ARTICOLO X DEL TRATTATO DE* 4 OTTOBRE DI DETTO ANNO. Essendo stato da Sua Maestà l'Imperatrice Regina, Duchessa di Milano, di Mantova. ecc. accordato a Sun Maestà il Re di Sardegna il transito suiti Stati della Lombardia-Austriaca de* sali procedenti da Venezia, o da altra parte situata inferiormente al Ducato di Mantova, e destinati alla più facile prowìita de* Stati di Sua Maestà Sarda, sotto rin-fnucrtlui rinuncia, ed altre condizioni, e reciproche cautelo infra espresse; quindi li Mini-stri rispettivamente autorizzati dalle loro Maestà colle rispettive Plenipotenze reciptoca-menio comunicate, e da registrarsi a' piedi della presente Convenzione, Sono convenuti de' seguenti artìcoli.
Primo. Sarà permesso alle Regie Gabelle di Sua Maestà Sarda di far transitare annualmente per gli Stati della Imbardia-Austriaca, ù per Terra, che per Acqua, quella quantità di Sali procedenti da Venezia, o da altra parte inferiormente il Ducato di Mantova, che toro occorrerà per servizio de' Stali di Sua Maestà il Re di Sardegna, ben'anteso pero, che, qualora vi sarà il caso di valersi del Transito per Terra, ai praticheranno le cautele uni-urani alle stabilite, come infra, per il transito nel Luogo di Bereguardo, restando però le spese occorrenti in questo caso a carico dello predette Regie Gabelle. Secondo. Ih corrispettivo di tale Concessione Sua Maestà U Re di Sardegna ha ceduto, corno cede, e rinunziato, come rinunzia in favore della Regia Camera di Milano alla Raffi-nazione di Conobbi*, ed all'intiero Commercio attivo de' Sali, si raffinati, che in grana. colli Cantoni Svimi, e Baliaggi da essi dipendenti in Italia, cosicché d'or fin avanti le Regio Gabelle non abbiano direttamente, né indirettamente, sotto qualsivoglia Titolo, Con-trattazione, o Commercio de" Sali suddetti con detti Cantoni, come sopra, né a riaprire la detta Raffinazione di Canobbio, ma tutu In ragiono ai di detto Commercio, che di dette Raffinazione intieramente, e privai ivamento passi nella Regia Ducal Camere di Milano, e reati nella medesimo, ancorché in qualche tempo non piacesse, o non occorresse o dette Regie Gabelle di far uso di detto Transito. (Or. Atti officiali e ditwm crini intorno die premia vertenze fra l'Austria ed U Piemonte, Losanna, 1846, pp. 179 agg.).
3) Fu tra l'altro annunciato una sottoscrizione nazionale per la fondazione di case commerciali, con filiali nelle maggiori città del Regno, onde facilitare il commercio e 1 esportazione del vini, con SI capitale di 1 milione di lire. Cfr. letture dì Famigliai anno V, "- 20, riportato in Atti officiali eco., p. 185.