Rassegna storica del Risorgimento
REGNO DI SARDEGNA POLITICA COMMERCIALE 1814-1859
anno
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1974
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29
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Per quanto riguarda iVttnortnalaha, una dolio misuro rito soaclt* miglior* resistenza, fu rboUalono della proUilatone 1 portare Inerì - cardine i,,,, allora della politica protezionistica In quanto gli atrofie! erano )u mal Oria prima pr la produzione della cari elio formio colpiti da 00 desio ili 4 Hm aj qujn. fH m bianchi e di lire Juc n miti! 0 colorati. Vanno Invoco confermai* (art. 37) la restituitone doi diritti pagati in occasione deU'Uttrodualonc di mg. tarla primo per la produ alone di biacca, frulla candita confetti e cioccolato, paoni alimentare, ponto di Parlai e eeu ritorto. In gran parta a lavora dello atti! vita industriali dì Genova*
Nello stesso anno, il 18 ottobre 1851, il Governo, mantenendo quanto dichiarato alla Camera circa l'apertura a tutti I pacai disposti a fare concezioni in contropartita, stipulo un trattato di commercio e navigazione con l'Austria, particolarmente vantaggioso per il Piemonte che otteneva la parificazione del trattamento della marina mercantile nel porti austrìaci, nonché riduzioni tariffarie ani vini (alle quali ehi dagli anni* 30 al erano opposti ì produttori lombardi)* ani rial e ani man setti; *) un'altra convenzione fa firmata tra i due Stati il 22 novembre per la repressione del contrabbando ani Lago Maggiore e atti fiumi Po e Ticino.
Non ai può chiudere la cronistoria degli accordi stipula ti da) Piemonte in questo periodo scruta accennare al nuovo trattalo stipulato con la Francia il 14 febbraio 1852.*) Il Piemonte ridusse il dazio ani vini francesi, portandolo a L. 3,30 l'ettolitro, otto che sollevò violento proteste nella Savoia, come poro sulle acquaviti. In cambio otteneva concessioni sull'olio (1S franchi al ql), le fondite savoiarde (tre franchi al quintale limitatamente ad un contingente di 12.000 ql Panno), i formaggi a pasta fusa dalla Savoia, l'apertura di due uffici
0 11 dono sul vino era ridotto da lira a. 10.7 a L. s. 7 si ql, quello *ui risi da L. a. 41/2 a L. 11/2, per ì manzettl da L. 6 a L. 1 1/4. D Piemonte estendeva all'Austria agevolazioni accordate nino allora ad altri Paesi, nonché riduzioni al dazio d'entrata sulle
lo di borra di lana, finimenti da tiro, giocattoli e mercerie in legno. I due Paesi ai accordavano reciprocamente anche la clausola dalla nazione più favorita, nonché l'esenzione MI alcuni prodotti d'interesse limitato ai distretti confinanti quali erbe, piante vive, [legna, carbone, mattoni, pietra e materiale da costruzione, ecc.
3) Approvalo con Legge 1375 del 23 maggio 1852. Sul motivi di questo nuovo trattalo
la Francia 1 pareri sono dùcerai. D Ricci (00. ce'., p. 144) lo attribuisce a pressioni tFraneesi- Nel < Discorso detto da Cavour olla Camera dei Deputati 1*8 aprile 1852 s e riportalo nella fonte citata, pp. 53 e sgg. non vi à cenno a problemi politici 0 pressioni francesi. Il Cavour giustifico la riduzione sul vini in relazione all'eccerpiva protezione di cui godevano, che ne aveva estesa la cultura anche nelle zone di pianura, ove era preferibile la coltivazione dei gelsi, fatto riconosciuto nella tariffa generale approvata l'anno precedente neUa quale era previsto por i vini un dazio di Ut. 10 per ettolitro. Per quanto riguarda lo agevolazioni ricevute dalla Francia, accennò soltanto all'abolizione dei diritti d'importo-rione sulle sete gregge e molinole. In effetti l'art. 1 del trattalo stabiliva l'esenzione completa e reciproca sia all'entrala che all'uscita tra i due Stati per le sete crude, gregge e molinole, e altresì l'abolizione del diritto di uscita dal Piemonte sulla borra di seta duella in Francia, stabilendo una sorta di mercato unico delle materie prime, indubbiamente vantaggioso per la Francia le eoi filande al approvvigionavano Untamente In Piemonte. Era abolito anche 11 dazio di entrata sulla seta in bozzoli. Analoga preferenza reciproca era sancita dall'art. 2 par le pelli di agnello e capretto. Sol piano finanziario U fisco sordo, che precedentemente applicava un dazio di Uro 0,50-2.00 al kg. auU'esportaziooc della seta greggio e dì lire 15-30 al quintale all'uscita delle pelli vide contrarsi notevolmente lo ano entrate. La disposizione venne comunque generalizzata l'anno dopo (Legge 1896 dell 11 luglio 1652) V. sotto.