Rassegna storica del Risorgimento

<>; ROBERTI GIUSEPPE; STATO E CHIESA V
anno <1974>   pagina <268>
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Gianni A. Cisotto
suo entusiasmo per le idee del '48.1 ' Condannato a tre anni di carcere fu, però, posto in libertà dopo alcuni mesi di detenzione a causa delle cattive condizioni di salute.
I dati biografici e culturali del Roberti riportati sono sufficienti ad inqua­drare la personalità dell'autore del Lunario Civile Italiano, oggetto della nostra indagine.
II Lunario Civile Italiano per VAnno 1862 ecc. ecc. vide la luce a Padova, stampato dal tipografo Prosperine i primi di gennaio del 1862. Non ci è dato conoscere cosa si proponesse il sacerdote bassanese con la pubblicazione del Lunario;2 sta di fatto che con essa iniziarono i suoi contrasti con il vescovo Farina e tutti i suoi guai e amarezze. La pubblicazione del Lunario infatti su­scitò l'immediata reazione del vescovo di Vicenza mons. Farina che il 4 gen­naio scriveva al delegato provinciale Ceselli, invitandolo a far ritirare dal com­mercio tutti gli esemplari dell'opera piena, a suo dire, di motti antireligiosi e accattolici (sic) . 3> L'autorità politica assunse subito le opportune informa­zioni. Da esse risultò che il Lunario aveva avuto la preventiva autorizzazione dell'autorità politica di Padova e dell'I.R. Procura di Stato e che quindi era in regola con le leggi sulla stampa.4)
La questione del Lunario del Roberti poneva sul tappeto un problema scottante, quello del rapporto tra autorità ecclesiastica e autorità politica in ma­teria di stampa.5) Dal momento che il Lunario aveva avuto la preventiva auto­rizzazione dell'autorità di polizia di Padova e della Procura di Stato, il suo smercio era per il Governo austriaco perfettamente regolare. Ritirarlo sarebbe equivalso ad annullare il precedente nulla-osta, cioè in pratica ad ammettere che si era sbagliato. Le riserve avanzate dal vescovo in merito allo stampato erano di carattere puramente religioso; lo scritto poteva quindi essere inserito nel novero dei libri proibiti dall'autorità ecclesiastica.
Il vescovo Farina si appellava, pur senza farne esplicito cenno, all'arti­colo IX del Concordato tra S. Sede e Impero Austriaco stipulato nel 1855;6) in
') L. ZELLINI. Uab, Giuseppe Roberti cit., p. 23.
2) Mons. Villa, cugino del Roberti, in una lettera a mons. Marasca, canonico di Vicenza, faceva cenno ad ce una carta esprimente le intenzioni di D. Giuseppe Roberti nel momento di redigere il suo Lunario , ma di tale carta non abbiamo traccia Cfr. Biblio­teca Civica Berloliana di Vicenza, Carteggi Marasca, lettera del Villa da Bassano al Ma­rasca a Vicenza datata S. Giuseppe del '62 , sulla quale ritorneremo più avanti.
3) Si veda Appendice doc. n. 2.
4) Arch. di Stato di Vicenza, Atti Delegazione Provinciale Austriaca, fase. 5 n. 7 del gennaio 1862 di Ceselli da Vicenza al Commissario distrettuale di Bassano. È da no­tare anche la sollecitudine del delegato nel chiedere informazioni. Il funzionario locale, premesso che la pubblicazione aveva ottenuto il visto dall'I.R. Procura di Stato, scriveva che del Lunario lo smercio fu povero e che ormai di esso più nessuno parlava. Egli sconsigliava quindi di proibirlo in quanto a rivendicare il Lunario dall'oblìo e dalla noncu­ranza in cui è caduto, ne slimolerebbe la curiosità e la conseguente ricerca se non altro perché fatto proibito . Vedi Appendice doc. n. 3.
5) I rapporti tra Stato e Chiesa in materia di stampa erano regolati dall'art. IX dei Concordato tra S. Sede e monarchia austriaca, stipulato il 18 agosto 1855. Per una biblio­grafia sul Concordato rimando a A. GAMHASIN, // clero padovano e la dominazione austriaca (1859-1866), Roma, 1967, pp. 1-2. Ricordo solo G. B. PERTILE, Corso elementare di giù-' risprudenza ecclesiastica, Padova, 1861*1862; professore di diritto ecclesiastico all'Univer­sità patavina, il Pertile esamina punto per punto le conseguenze giuridiche del Concordato.
6) Il testo dell'art. IX è il seguente: Archiepiscopi, Episcopi, omnesque locorum