Rassegna storica del Risorgimento
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>; ROBERTI GIUSEPPE; STATO E CHIESA V
anno
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1974
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271
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L'abate Giuseppe Roberti 271
obiettare sulle frequenti proposizioni del Lunario relative ai Savoia, a Cavour, alle leggi emanate dalla monarchia sabauda, alla costituzione promulgata in più Stati italiani, del resto ben più numerose di quelle che potevano offendere la religione o meglio il potere temporale dei papi e i suoi strumenti. Il Delegato austriaco si limitava ad affermare che il Roberti si mostrava tutt'altro che religioso e cattolico . *) Nessuna censura austriaca, quindi, colpì il Lunario, mentre invece lo scritto attirò sul suo autore la censura dell'autorità ecclesiastica impersonata a Vicenza dal vescovo Farina, che del resto non era mai stato tenero nei confronti dei sacerdoti liberali e antitemporalisti. Basti fra gli altri ricordare il caso dello Schiavo, che è molto significativo.2)
H vescovo Farina non si limitò a sospendere a divinisi il Roberti, ma cercò di creare il vuoto intorno a lui, di isolarlo, proibendogli perfino di assistere alle Sacre Funzioni e di accostarsi ai Sacramenti della Penitenza e della Comunione.3)
Contro le sue intenzioni, però, nella città di Bassano si formò un circolo di sacerdoti e laici per sostenere materialmente e moralmente il sacerdote (la sospensione a divinis infatti comportava anche la perdita del beneficio ecclesiastico). ) D fatto irritò enormemente il vescovo Farina, che, al fine di conoscere i nomi dei sacerdoti che aiutavano il Roberti, non esitò a ricorrere all'autorità politica.5) H vescovo ritornava poi alla carica per il Lunario, di cui, appel-
1) Àrch. di Stato di Vicenza, Atti Delegazione Provinciale Austriaca, fase. 5 n. 17 dell'8 gennaio '62 già ricordata. Lo stesso Luogotenente di Venezia Toggenburg, rispondendo alla nota del delegato Ceschi del 15 febbraio, che esamineremo più avanti, premesso che c'erano nel Lunario citazioni dettate... con spirito maligno sotto l'aspetto politico , concludeva che esse non erano tali però da reclamare un procedimento a senso del vigente regolamento sulla stampa . Si veda Appendice doc. n. 7.
2) Non è qui il caso di soffermarci sulle polemiche suscitate a Vicenza dall'opuscolo pubblicato nel 1860 dal canonico Angelo Schiavo intitolato Lettera di un cattolico sulla questione del giorno. Rimando al proposito a G. MANTESE, Temporalismo e antitemporalismo a Vicenza negli anni tra il 1859 e il 1866, in Aspetti di vita pubblica e amministrativa nel Veneto intorno al 1866, Vicenza, 1969, pp. 71-134, che affronta analiticamente tutta la polemica sorta attorno alla lettera e le persecuzioni cui fu sottoposto lo Schiavo da parte del vescovo e del clero intransigente; M. VITELLA, La vita e l'opera di Alessandra Schiavo (1810-1876) sacerdote liberale vicentino, tesi di laurea discussa presso l'Università di Padova con i proff. P. Sambi n e F. Seneca, A.A. 1968/69, che fornisce tutte le notizie biografiche sul sacerdote vicentino e una rassegna ragionata delle opere. Anche E. REATO, Le origini del movimento cattolico cit., pp. 41-45.
3) Scrive il 22 aprile del '62 al Roberti don Giovanni Pavan di Bassano: Domandava Mons. Villa al Vescovo se Ella, ottimo Don Giuseppe, essendo sospeso a divinis, poteva almeno assistere alle Ecclesiastiche Funzioni, ed il Barone Farina Vescovo in calce alla medesima lettera di Mons. Villa rispondeva ** che il Sacerdote Roberti, non solo non può assistere ad alcuna funzione del suo ministero, ma che non può né anche (sic) accostarsi al Sacramento della Penitenza ed alla Comunione " cfr. Biblioteca Civica di Bassano, Epistolario in Corso, XV.71-4740 del 22 aprile 1862 Pavan da Bassano al Roberti a Bassano. Si veda anche E. REATO, Il clero bassanese e la questione romana cit., p. 203.
4) Vedasi Appendice doc. n. 5.
5) Lo stato d'animo del prelato è rilevato anche dal fatto che nella nota al delegato Ceschi, scritta di suo pugno, la frase in onta al mio ordine é sottolineata vistosamente Quei sacerdoti avevano oltrepassato la misura, disubbidendo ad un esplicito ordine del loro superiore ecclesiastico Si veda sempre Appendice doc. n. 5.