Rassegna storica del Risorgimento

<>; ROBERTI GIUSEPPE; STATO E CHIESA V
anno <1974>   pagina <272>
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Gianni A. Cisotto
land osi all'art IX del Concordato, chiedeva nuovamente il sequestro. Il Lunario era infatti ricomparso nelle librerie di Bassano e Vicenza.!) Il delegato Ceselli, barcamenandosi tra la legge sulla stampa e l'articolo del Concordato invocato dal vescovo, si limitò a dare disposizioni al Commissario di Polizia di Vicenza e al Commissario distrettuale di Bassano perché indagassero sul Lunario.2) Poi, però, ritenne più opportuno chiedere istruzioni al suo superiore il Luogotenente austriaco di Venezia Toggenburg.3) È la risposta del Luogotenente a rappresen­tare un punto di grande interesse, in quanto si inserisce nella polemica tra Stato e Chiesa in materia di stampa, rivelando cavillose interpretazioni dell'articolo concordatario da parte dell'autorità politica austriaca, nel tentativo di sottrarsi agli obblighi, che per l'autorità ecclesiastica erano esplicitamente indicati nel­l'articolo stesso. *)
H Luogotenente Toggenburg, infatti, esaminato tutto l'incartamento rela­tivo al Lunario e assunte altre informazioni, era arrivato alla conclusione che lo stampato non poteva essere perseguito in base alle vigenti leggi sulla stampa in quanto le citazioni del Roberti pur dettate con spìrito maligno sotto l'aspetto politico non erano, però, tali da reclamare un procedimento a senso del vi­gente regolamento sulla stampa.5) Fin qui niente di particolare; lo stesso dele­gato Ceschi aveva scritto in tal senso al vescovo Farina ancora l'8 gennaio.6) Il Luogotenente aggiungeva, però, che per il Lunario non era da rendersi applicabile l'art. IX del Concordato che accenna particolarmente a libri perni­ciosi alla Religione e alla Moralità*.1) Quella del Luogotenente era una sottile e subdola interpretazione dell'articolo concordatario, in quanto non spettava al­l'autorità politica, bensì a quella ecclesiastica, il decidere se uno stampato fosse o meno pernicioso alla Religione e alla Moralità. Il Luogotenente, invece, avocava a sé tale facoltà, nel tentativo di sottrarsi alle richieste del vescovo di Vicenza, con una cavillosa interpretazione, che, a mio avviso, era anche una stortura e una violazione del concordato stesso. Egli, però, in tal modo offrì l'appiglio al suo subalterno per resistere alle richieste del prelato.
Pur rifiutandosi di prendere provvedimenti contro il Lunario il Delegato Ceschi venne incontro al vescovo facendo fare indagini in Bassano sugli aiuti
*) Si veda Appendice doc. n. 6.
*) Arci., di Stato di Vicenza, Atti Delegazione Provinciale Austriaca, fase. 5 n. 125 del 9 febbraio 1862 al Commissario di Polizia di Vicenza Beltrame e n. 125 del 12 feb­braio 1862 al Commissario distrettuale di Bassano.
3) Arcb. di Stato di Vicenza, Atti Delegazione Provinciale Austriaca, fase. 5 n. 125 del 15 febbraio 1862 Ceselli da Vicenza a Toggenburg a Venezia.
*) Nell'articolo IX si diceva, infatti, che l'autorità ecclesiastica avrebbe messo in guardia i fedeli dai libri pericolosi per la morale e la fede e che l'autorità politica avrebbe u opportuno remedio fatto in modo ohe tali libri non venissero divulgati nel territorio del­l'impero. Si.veda Convenlio cit., art. IX. Sulle controversie in materia di stampa tra epi­scopato veneto e Austria cfr. G. MANTESE, / principali problemi del clero vicentino e ve­neto sotto la dominazione austriaca, in Aspetti di vita pubblica e amministrativa nel Veneto cit., pp. 303-306.
5) Si veda Appendice doc. n. 7.
6) Arch. di Stato di Vicenza, Atti Delegazione Provinciale Austriaca, fase. 5 n. 17 già ricordata.
7) Si veda sempre Appendice doc. n. 7.