Rassegna storica del Risorgimento
PILO ROSALINO LETTERE
anno
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1975
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pagina
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208
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388
Bruno Di Porto
U primo ministro Mas taf à* come proprietario (lei terreno ed azionista della Società, peraltro in ritardo col pagamento dèi decimi delle azioni,1' avrebbe dovuto essere interessato ad appianare l'incidente, ma subentrarono molteplici spinte nel senso contrario: l'avanzarsi di un nuovo groppo dirigente, guidato dai suoi generi, tendenzialmente contrario, per salvaguardare l'in dipendenza tunisina, atTinizialiva italiana; la resistenza dei latifondisti indigeni, per lo più alti dignitari del Bardo, i quali vedevano sfidare il loro arretrato tipo di monopolio dalla concorrenza di una moderna impresa agricola europea, sebbene non potesse ancora dirsi vitale;2) il tacito appoggio dato alla linea dura delle autorità tunisine dalle rappresentanze inglese e francese, in fondo compiaciute, per rivalità coloniale, di vedere gli Italiani nei guai; 3j il pericolo in cui si ve* deva posto il monopolio statale tunisino del tabacco dal piano italiano, che prevedeva pure questa coltivazione4) ed infine le comprensibili preoccupazioni politiche del bey e dello stesso Kbasnadar per le richieste della Società > in materia di giurisdizione sui dipendenti indigeni, lesive della sovranità statale tunisina. Essa, infatti, con un'interpretazione leggermente estensiva del trattato del 1868 e facendo appello alla consuetudine delle capitolazioni in paesi vicini, chiedeva che i lavoratori tunisini suoi dipendenti non potessero esser perseguiti senza la preventiva autorizzazione sua e del consolato italiano. La pretesa veniva giustificata dai Castelnuovo e dal Nisco con la mancanza di garanzie giurìdiche nelle procedure della rozza e corrotta polizia -locale, che, molestando la manodopera ed irrompendo nelle tenute, poteva in qualsiasi momento intralciare i lavori e farsi strumento di qualsiasi risentimento o interesse. 5>
implicato, e sequestri di pescherecci con maJ'M'a-u.ameni.Ì ai marinai: v., per es., le lettere del Pinna al Visconti Venosta in data 17 gennaio e 31 gennaio 1871, in D.D.Lt serie II, voL II, pp. 113 sgg.
1) LORENZO DEL PIANO, op. fc, p. 125.
2) Si vedano per tale aspetto l'articolo La vertenza con Tunisi sulla Gazzetta a" ludi a (Firenze-Roma) del 30 gennaio 1871, dove era ripresa l'analisi del giornale L'economista d'Italia, e LORENZO DEL PIANO, op. cit., p. 125, dove si ricorda la denuncia da parte del Nòsco di invasioni di pastori alle dipendente di alta personaggi del Bardo.
3) Dispaccio del Pinna al Visconti Venosta del 4 febbraio 1871, in DJ)J~ voi. IL, p. 126.
4) JEAN GANIACE, op. cit., p. 409.
5) In un promemoria dal titolo Riflessióni suUa vertenza tunisina, il Castelnuovo scrisse: Inumisi tutto, è d'uopo premettere, il diritto internazionale comune tra gli Stati europei non è applicabile per Stati barbareschi, ove non si governa con leggi, ma bensì con l'arbitrio di un despota che è legislatóre, giudice ed esecutore della sua volontà. Infatti, in opposizione al diritto internazionale comune, è ammesso e mantenuto per trattati che la giurisdizione giudiziaria interamente è esercibile dai consolati. La quale solenne eccezione al diritto della sovranità locale porta seco tutte le altre eccezioni atte a tutelare le persone e le proprietà di questi Stati. Così non basta, e l'aspe* rienza L'ha mostrato a Tunisi, come l'ha già prima mostrato nell'impero del Marrocco, stabilire la proprietà e la garanzia delle proprietà e delle industrie in tali Stati, ma è d'uopu sottrarle dal dominio di una sovranità senza legge e senza norme. Per vero nel Marrocco, non appena cominciò ivi a svolgersi l'industria europea, si comprese la necessità di stabilire, come si stabilì, Veccezione di non potersi esercitare alcuna azione e giurisdizione sugli indigeni impiegati a lavorare su proprietà europee. Per la medesima ragione, allorché fu stipulato tra l'Italia ed il Regno di Tunisia il trattato d'ami-còda e di commercio, espressamente si prescrisse con FaUnea 3 dell'art. 5 che w gli ufficiali del governo di Tunisi, previa domanda scritta del Ministero degli affari di SA. il bey o del presidente del consiglio municipale al Console generale, o in sua assenza a chi ne fa le veci, potranno visitare la fabbrica e fare le indagini sufficienti per veri*