Rassegna storica del Risorgimento

AGRO ROMANO BONIFICA; ITALIA LEGISLAZIONE 1870-1900
anno <1976>   pagina <195>
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La bonifica dell'Agro romano 195
pozzolana, il cui valore doveva essere computato nella stima del prezzo. ") Al­cuni proprietari ... pretesero di vendere la loro proprietà come suolo edifica­bilc, a tanto al m.; e così una tenuta che valeva L. 300.000 fu da un perito lan­ciata a L. 3.000.000 e da un periziore a L. 5.000.000 . 74> Il Tanlongo, ad es., riuscì in questo modo a trascinare la pratica per l'espropriazione della sua te­nuta di Grotta di Gregna dal 1886 al 1898.
Ma in generale l'intimazione di esproprio veniva usata al semplice scopo di ottenere l'adesione formale dei proprietari alla legge: con questo mezzo in­fatti le dichiarazioni di accettazione delle prescrizioni colturali passarono da 25 a tutto dicembre 1885 a 35 a tutto dicembre 1887. Che il ministro di Agricol­tura non avesse poi alcuna intenzione di portare avanti le pratiche è provato, oltre che dal carteggio con i proprietari interessati, anche da uno scambio di lettere tra il Grimaldi e il ministro dei Lavori Pubblici, nell'ottobre 1887. Que­st'ultimo, in procinto di presentare al Parlamento una richiesta di ulteriori stan­ziamenti per la bonifica idraulica, offre al collega l'opportunità di prendere ac­cordi, nel caso che anch'egli si fosse trovato nella identica necessità; il Grimaldi risponde negativamente, ritenendo che ... La somma di L. 1.200.000... abbia per questo e per il successivo esercizio abbastanza margine per sopperire ai bisogni dell'art. 9 della legge del 1883 . Tutto ciò mentre ben 10 decreti di espro­prio erano in corso, mentre la maggior parte dei proprietari non erano in regola non solo con i lavori prescritti ma neanche con le formalità burocratiche della legge stessa.
Se le cose andarono in questo modo per quanto riguarda la sanzione contro gli inadempimenti, ben diversa fu la questione degli incentivi previsti dalla legge stessa. L'art. 17 della proposta di legge Berti concedeva l'esenzione decennale dall'imposta sui fabbricati a tutti coloro che ... costruiranno nell'Agro Romano, fuori della cinta daziaria della città, fabbricati ad uso di abitazione degli agri­coltori ed opifici; la Commissione della Camera modificò tale articolo, propo­nendo l'esenzione per coloro che costruiranno fabbricati di qualunque natura ; dubbia diventava a questo punto la interpretazione sia dell'articolo in questione, sia dell'art. 16 riguardante la esenzione dalle tasse di bollo e registro. Né nella relazione Peruzzi né nella discussione alla Camera si trova alcun cenno ai motivi di tale modifica: soltanto al Senato il sen. Cannizzaro chiede al riguardo chiari­menti al governo, manifestando il timore che ... questo articolo possa servire non solo per far sorgere delle borgate rurali... ma a far costruire nuovi ed in­teri quartieri fuori città... . Il ministro delle Finanze Magliani liquida evasi­vamente la questione, rispondendo che ... ad evitare qualunque dubbia inter­pretazione probabilmente il Comune di Roma troverà utile di allargare la cinta daziaria. Sembra difficile attribuire l'approvazione di tale artìcolo di tanto dubbia interpretazione a semplice imprevidenza, proprio mentre si votava in Parlamento la garanzia del prestito di 150 milioni per l'ampliamento edilizio di Roma, proprio mentre la speculazione edilizia, esaurite ormai in gran parte le possibilità di facili guadagni all'interno delle vecchie mura, concentrava la sua
73) MINISTERO DI ACR. INO. COMM., Elenco delle cave e fornaci in esercizio... al 31 dicembre 1887 nella tona del bonificamento agrario, Firenze, 1889.
7*3 A. CELLI, Come vive il campagnolo nell'Agro Romano, Roma, 1900, p. 70.
751 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Min. Agri e Imi. comm. Dir. Gen. Agric., vera. VI, b. 246, 27 ott '87 (d'ora in poi cit. A.C.S.).