Rassegna storica del Risorgimento

PARLAMENTO ITALIANO OSTRUZIONISMO 1897-1900
anno <1977>   pagina <426>
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Anna Maria Isastia
lo svolgersi regolare dei lavori dell'assemblea. Tale risultato veniva perseguilo attenendosi rigidamente alla legalità nell'applicazione delle norme regolamen­tari delle quali, però, si violava apertamente lo spirito.
Precedentemente si erano avute violente opposizioni a determinate leggi, ma condotte da singoli deputati. C'era stata la lunga e contrastata discussione sulle convenzioni ferroviarie contro le quali si erano schierati con lunghi di­scorsi e molti emendamenti Sanguinetti, Baccarini, Gabelli e Spaventa; c'era stata la violenta opposizione di Ruggero Bonghi alla legge universitaria pro­posta da Baccelli che era naufragata proprio per i lunghi e ascoltatissimi di­scorsi del deputato napoletano; c'erano state le intemperanze verbali di un Imbriani, di un Costa o di un Cavallotti ed i socialisti, nel '92, appena entrati in parlamento, avevano sostenuto una loro battaglia ostruzionistica contro la consolidazione quinquennale del bilancio della guerra. Ma adesso, in questo nuovo tentativo, partivano da posizioni ben diverse da quelle che li avevano visti sette anni prima pochi e isolati.
Il primo atto ostruzionistico fu l'appello nominale chiesto il 9 marzo dall'Estrema sui criteri di nomina della Commissione che doveva esaminare il disegno di legge sui provvedimenti politici. Ottenutolo, i deputati dell'estrema sinistra abbandonarono l'aula rendendo nulla la votazione perché la Camera non risultò in numero legale. Col 1 giugno la sinistra diede il via ad un ostruzionismo sistematico. Salvatore Barzilai, Giuseppe Mussi e Andrea Costa cominciarono col presentare la pregiudiziale. Secondo l'articolo 88 del regola­mento della Camera la presentazione di questione pregiudiziale impediva di iniziare o di proseguire l'esame e la discussione del tema proposto all'assem­blea; ma Pelloux, chiesta la parola, fece notare come la Camera, avendo deli­berato il passaggio alla seconda lettura, avesse già deciso di accettare il pro­seguo della discussione. Sembrami quindi sosteneva Pelloux che la pre­giudiziale ora annunziata non sia molto conforme allo spirito del rego­lamento .24)
Erano le prime avvisaglie della tenzone che avrebbe visto i campioni dei diversi gruppi della Camera schierati tutti a difesa della lettera e dello spirito dello Statuto, delle leggi dello Stato, del regolamento della Camera: un gruppo più legalitario dell'altro. Barzilai, prendendo le difese della sua mozione, sot­tolineò che la Camera aveva proceduto a discussione generale su un disegno di legge e ora si trovava a dover discutere sui singoli articoli di un progetto che la Commissione aveva modificato, ma del quale non si poteva più esami­nare la parte generale; e tutto ciò mentre si vociferava di un terzo progetto
30 A.C., Dss., XX, seduta del 1" giugno 1899, p. 3855. Nel parlamento italiano la pregiudiziale doveva svolgersi insieme al merito della proposta principale ed avere la pre­cedenza solo nella votazione e questo per evitare gli abusi che si verificano, ad esempio, nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, U deputato Broglio, nella tornata del 25 marzo '71, sostenne che la pregiudiziale era ammissibile solo se, contro la proposta di legge che si discute, si possa invocare o la cosa giudicata o un articolo preciso dello Sta­tuto, o una deliberazione anteriore della Camera ; al contrario, il presidente della Camera, nella tornata del 27 gennaio '74, ritenne ohe la pregiudiziale potesse fondarsi anche sopra ragioni di opportunità. Analoga alla pregiudiziale si presentava la proposta sospensiva che differiva solo nel fatto di essere una forma più cortese di rigetto. (MARIO MANCINI-UGO GALEOTTI, Norme ed usi del Parlamento italiano, Roma, Tipografia della Camera dei de­putati, 1887, pp. 249-253).