Rassegna storica del Risorgimento

PARLAMENTO ITALIANO OSTRUZIONISMO 1897-1900
anno <1977>   pagina <438>
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Anna Maria Isastia
deputato di rifiutare il voto pur stando in aula. Ferri chiese la parola, Santini replicò : Ella è assente e non può parlare . -
Nella seconda tornata del 21 giugno ebbe inizio la discussione intorno alla proposta di aggiunta all'articolo 89-bis del regolamento della Camera.
Quando lo svolgimento degli ordini del giorno dopo una discussione generale, o la discussione di un articolo di una legge, o di una mozione si prolunghi artificiosamente, in modo da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari, il presidente, in seguito a domanda sottoscritta da cinquanta deputati presenti, potrà sottoporre alla Camera l'applicazione delle seguenti disposizioni:
1) ogni oratore non potrà parlare più di quindici minuti, qualunque sia il numero degli ordini del giorno o articoli aggiuntivi o sostitutivi, o emenda* menti da lui presentati.
2) Finita la discussione, si procederà subito alla votazione per alzata e seduta e senza spiegazioni di voto, dei vari ordini del giorno, articoli aggiuntivi o sostitutivi o emendamenti.
3) La votazione per appello nominale potrà farsi soltanto:
a) su l'ordine del giorno, che avrà la precedenza al termine della di-scussione generale:
b) sul complesso dell'articolo in discussione.
Nessun altro appello nominale potrà farsi neppure per questioni d'ordine.
Le spiegazioni di voto non sono ammesse.
L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si farà con unica votazione, udito un solo oratore contro ed uno a favore, ciascuno dei quali non potrà parlare più di quindici minuti.
Le dichiarazioni di voto non sono ammesse .
Con questo nuovo articolo si voleva colmare una lacuna esistente nel rego­lamento della Camera che non recava alcuna norma limitativa dell'uso poco corretto del diritto di servirsi degli strumenti di cui i deputati disponevano; i componenti l'assemblea potevano, sino allora, attenendosi alla più rigida lega* lità formale, violare lo spirito del regolamento della Camera basato sul presup­posto del fair play. Negli altri parlamenti nei quali il fenomeno dell'ostruzio­nismo si era verificato molto prima che da noi, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, al silenzio del regolamento si era rimediato con l'affermazione più riso­luta dell'autorità del presidente dell'assemblea.
Sonnino dunque, con la Bua proposta, non faceva altro che inserirsi in un solco già tracciato, ad esempio, dalla Gran Bretagna che era e rimaneva il mo­dello cui guardavano tutti i popoli che volevano governarsi col regime costitu­zionale. Giova sottolineare comunque che in Italia esistevano due opposte tendenze circa l'obbligatorietà dei regolamenti e le cautele da seguirsi nelle modifiche da apportare agli stessi Da una parte si sosteneva che le norme erano
5?) À.C., DEB., XX, 2* tornata del 20 giugno cit., p. 4659. La facoltà di astenersi era esclusa nella Camera dei Comuni inglese, nel parlamento austriaco e in quello degli Stati Uniti, Nel parlamento italiano era entrato nella consuetudine che il presidente della Ca­mera si astenesse sempre (da quando questa carica era stata ricoperta da Criapi) e i mi­nistri quando si trattava della costituzione della Camera e delle prerogative parlamentari.
Il primo esempio di astensione collettiva si ebbe il 29 luglio 1848 quando Lanza e Buffa, a nome di 41 deputati, dichiararono di astenersi dal votare la legge dei pieni poteri considerandola incostituzionale. (M. MANCINI-U. GALEOTTI, Norme ed usi cit., pp. 299-301).