Rassegna storica del Risorgimento
PARLAMENTO ITALIANO OSTRUZIONISMO 1897-1900
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1977
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Anna Maria Isastia
La ripresa dei lavori si ebbe il 28 giugno in un'atmosfera di profonda tensione. Pelloux presentò il decreto reale con cui il ministero era autorizzato a ritirare il disegno di legge su Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed alVeditto sulla stampa. Contemporaneamente presentava, però, il progetto di conversione del R.D. 22 giugno 1899 che riuniva in dieci articoli le principali disposizioni dei diversi disegni di legge. A suo dire la gravità delle misure prese erano ampiamente giustificate dall'eccezionalità delle con* dizioni che si erano create alla Camera. Bisognava tutelare i diritti delle maggioranze e la dignità del Governo.
Ma la maggior parte dei deputati non era del suo stesso parere. Anche i tanti che si erano opposti al sistema dell'ostruzionismo posto in essere dal* l'Estrema e lo avevano ripetutamente condannato come lesivo della dignità del parlamento, si rendevano conto che il governo aveva risposto ad una violenza che si fondava sulle disposizioni di un regolamento accettato da tutti, con un atto extra ordinem. Al parlamento veniva posto un aut aut: o votare i provvedimenti politici entro un termine prestabilito o vederli applicati anche senza il consenso di Camera e Senato. Era un'aperta violazione dello Statuto secondo il quale il potere di legiferare era esercitato collettivamente dal re e dalle due Camere ed il sovrano aveva il diritto di sanzionare e promulgare le leggi solo dopo che i due rami del parlamento le avevano votate, e non prima. Appariva quasi una presa in giro che, dopo aver affermato che il regio decreto avrebbe comunque avuto effetto esecutivo col 20 luglio, nel testo della relazione si leggesse che esso sarebbe stato subito presentato al parlamento per la conversione in legge. Rimane in tal modo integra ai due rami del Parla* mento * si affermava la potestà di discutere e di deliberare intorno alle disposizioni del Decreto prima che esse siano applicate . Potestà apparente perché, come decreto o come legge, le disposizioni politiche sarebbero comunque andate in vigore secondo gli intendimenti dell'esecutivo che stava usurpando il potere delle Camere.
Intorno agli anni novanta, la dottrina sul decreto-legge vedeva sostanzialmente concordi tutti gli studiosi su una condanna di massima di questo tipo di provvedimento normativo col quale il governo sostituiva la sua volontà a quella del potere legislativo, ad eccezione del caso in cui il parlamento delegasse esso stesso al governo, per perseguire un determinato scopo, entro limiti prefìssati a mezzo del provvedimento delegante, l'esercizio delle proprie facoltà. D'altra parte la Cassazione romana, nel 1888, aveva motivato la liceità di siffatti interventi del governo facendo sua la cosiddetta ragione della necessità tó) che, però, secondo Galeotti, era una creazione artificiale e priva di base scientifica, perché gli eventi imprevedibili (carestie, terremoti ecc.) erano in realtà prevedibilissimi, così come lo erano i turbamenti dell'ordine pubblico,
*5> A.C., Dcc, XX, 2" sessione 1898-99, relazione al Sovrano premessa al RJ). 22 giugno 1899, n. 227.
66) La dottrina, e più in generale, i fautori del ricorso a nonne di carattere eccezionale emanate dal governo, affermavano che a tanto Porgano esecutivo doveva ritenersi facilitato in conseguenza e in occasione di particolarissime situazioni che, non prevedute da norme vigenti, imponessero l'adozione immediata di disciplina normativa. Sul presupposto, quindi, della impossibilità di tutto poter prevedere e disciplinare con norme ordinarie, si riteneva da alcuni opportuno che, in presenza di calamità naturali, sollevazioni di piazza e altri eventi eccezionali, la disciplina del caso fosse resa in via d'urgenza dal governo.