Rassegna storica del Risorgimento

PARLAMENTO ITALIANO OSTRUZIONISMO 1897-1900
anno <1977>   pagina <443>
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Ostruzionismo parlamentare
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tanto è vero che non mancavano casi di costituzioni che li avevano preveduti. Secondo noi sosteneva il giurista la facoltà nel Governo di sovrapporsi alla Costituzione sarebbe il diritto al colpo di Stato s>.67)
Era comunque un dato di fatto che la potestà legislativa straordinaria era stata più volte esercitata in Italia ed il parlamento aveva approvato o si era astenuto dal disapprovare, ma l'approvazione era caduta sull'atto in sé, non sul diritto di emanarlo. Dei resto la formula: È convertito in legge che esso adopera nelTapprovare Tatto del Governo invadente le sue attribuzioni, è tale da disconoscere nell'atto stesso, prima che sia ratificato, ogni efficacia legislativa, e non può quindi costituire una consuetudine in favore dell'efficacia mede­sima. Il diverso comportamento tenuto dal parlamento in diversi momenti storici di fronte al potere esecutivo che si era arrogato il diritto di legiferare, provava quanto fosse azzardato trarre deduzioni certe dai fatti pregressi e sia il Galeotti, sia il Mortara,W) sia il Fontanive70 erano concordi nel ritenere che in questa materia i precedenti, ossia la giurisprudenza parlamentare ovvero la consuetudine non dovevano considerarsi influenti né autorevoli né generativi di un potere che al governo, e neanche al Sovrano, erano stati riconosciuti dallo Statuto. À tale proposito va detto che in Inghilterra, ogni volta che la corona emise proclami o decreti che sembrassero sanzionare una deroga alle leggi del paese, il parlamento investigò sulla necessità in cui si era trovato il governo e, quando tali atti si dimostrarono illegali ma giustificabili, si approvarono bills di indennità per esonerare da ogni responsabilità coloro che li avevano consigliati.711 Doveva trattarsi di casi estremi; di occasioni di pubblica necessità che Pitt giustificava con queste parole : Trattandosi di sovrapporre l'arbitrio alla costituzione, occorre che il bene ricercato e il male da evitarsi siano ambedue proporzionatamente grandi .12ì Il giudizio sulla gravità delle situazioni non poteva essere dato che caso per caso ed esso spettava al parlamento.
Mortara era del parere che era bene continuare ad osservare il principio generale astratto che U governo non ha potestà legislativa e che quindi, in teoria, ogni volta che ne faceva uso, commetteva un arbitrio;73* e ciò in quanto lo Statato non autorizzava alcun esercizio di potestà legislativa da parte del governo. Più flessibilmente Galeotti, ipotizzando innata nel Governo una fun­zione legislativa eccezionale latente, negava, però, che essa dovesse essere a discrezione del Governo stesso, solo consentendo che il provvedimento ecce­zionale fosse preso a parlamento chiuso, prorogato o aggiornato; fosse urgente, richiesto dal bene pubblico, non contrario alla Costituzione, munito delle firme di tutti i ministri ed infine presentato al parlamento nella prima sua riunione, perché il provvedimento stesso rimaneva inefficace fino a che il parlamento
*7) XJco GALEOTTI, Facoltà legislativa del Governo, in La Legge. Monitore giudiziario ed amministrativo del Regno d'Italia, a. XXX (1890), voi. I, p. 174.
> Ibidem, P- ÌW
W LODOVICO MOBTARA, / decreti-legge nel diritto costituzionale italiano* in La Ri­forma sociale. Rassegna di sciente sociali e politicità, a. II, 1895, 10 giugno 1895, p. 912. 70) ANTON GIULIO FONTANI VE, Teoria dei decreti-legge, Bologna, Zanichelli, 1897,
P- 77.
7i) L. MORTASA, / decreti-legge cil., p. 913.
72) Ibidem, p. 914.
73) Ibidem.