Rassegna storica del Risorgimento

FENICIA (FAMIGLIA) CARTE; RUVO DI PUGLIA STORIA 1627-1870
anno <1978>   pagina <113>
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Vita dell'Istituto
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Art. 3. In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato dal Capo dello Stato e coa­diuvato da un Consiglio di Presidenza.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Isti­tuto, amministra i fondi, dirige la a Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da diciotto membri, di cui tredici docenti universitari di Storia del Risorgimento o di discipline affini, o studiosi di sicura fama, e cinque eletti dalla Consulta in rappresentanza dei Comitati dell'Istituto.
All'atto dell'approvazione del presente Statuto* entreranno di diritto a far parte del Consiglio, con i cinque eletti dalla Consulta secondo il disposto dell'art. 4, i nove vincitori più anziani di concorsi a cattedre di Storia del Risorgimento. Il Consiglio provvedere, nella prima seduta, alla nomina di altri quattro consiglieri, scelti fra i docenti di Storia del Risor­gimento o di discipline affini o fra studiosi di sicura fama.
Ogniqualvolta venga meno il numero di tredici consiglieri non elettivi, il Consiglio provvedere nella prima seduta successiva a reintegrare detto numero operando una scelta fra docenti e studiosi di sicura fama.
I cinque membri eletti dalla Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i suoi membri il Consiglio nomina un Vice presidente, un Segretario generale e due Revisori dei conti, che durano in tali cariche tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri e/Tettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 5. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6. U Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno ima volta all'anno dal Presidente per l'approva­zione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. - Può essere socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d'ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presi" denza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di Presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell Istituto.
Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.