Rassegna storica del Risorgimento

BELGIO INVESTIMENTI IN ITALIA 1869-1890; ITALIA INVESTIMENTI BE
anno <1978>   pagina <195>
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'rivestimenti belgi Italia 195
sessione del 20 ottobre, gli atti preparati dai suoi rappresentanti?) Si potrà forse domandarsi perché l'avveduto de Sincay avesse aspettato tanto prima di avanzare le sue proposte. Vi vedrei volentieri una ragione politico-diplomatica: nel 1867 le sorti del Regno d'Italia non apparivano ancora definitivamente so­lide e, per svolgere le sue attività, la Vieiile Montagne aveva bisogno di una sanzione legale, che le verrà presto concessa.
Il 28 settembre 1871 veniva dunque concluso un contratto di Società in partecipazione tra la Vieiile Montagne e la Société Civile d'Iglesias che aveva deliberato questa partecipazione nella sua seduta del 6 agosto.
L'articolo I di questo atto mostra chiaramente che ormai la società anonima belga intendeva prendere in mano tutta l'attività mineraria delle due compagnie associate. Diceva chiaramente che l'oggetto della Società era lo sfruttamento che verrà praticato esclusivamente dalla Società de La Vieiile Montagne dei per­messi e miniere, di cui segue l'elenco: cioè: 1 Sa Duchessa (Cea Speni); 2 Ag-gruxeau; 3 Monte Coni; 4 Cea Emma; 5 Ghirisonis e Tiriarguis; 6 Cungians Canonico Lai; 7 Cungians Perdas Biancas; 8 Genna Majori e S'acqua Fridda; 9 Bega sa Cruxi.
Come si vede, i punti minerari ceduti erano numerosi e se la Société civile d'Iglesias si riservava il diritto di acquistare e di sfruttare ogni altro per­messo o concessione in Sardegna, non poteva sfruttare o fare sfruttare per conto suo che dopo un rifiuto da parte della Société de la Vieiile Montagne di accettare l'offerta che le sarà fatta di comprendere questi permessi o concessioni nella presente associazione in partecipazione .
Non voglio soffermarmi su certi articoli che riguardano le formalità ammi­nistrative o giuridiche da compiere per la convalida dell'accordo. Più interes­santi mi paiono le condizioni finanziarie di questo contratto, la cui durata do­veva essere di cinquantacinque anni (15 ottobre 1871-15 ottobre 1926). L'arti­colo 6 stipulava che lo sfruttamento sopracitato si farebbe a profitti comuni; tuttavia i primi benefici, fino a concorrenza di un milione e cinquecentomila franchi, sarebbero toccati alla Società d'Iglesias, il sovrappiù dovendosi in se­guito dividere per metà. La Vieiile Montagne si riservava il diritto di rinunciare a tutto o parte dello sfruttamento delle elencate miniere, con l'unico obbligo di avvertirne la sua consocia con sei mesi di anticipo. Lo stesso ente aveva il di­ritto, durante tutta la durata del contratto, di esercitare da Bolo lo sfruttamento, senza che la Società d'Iglesias potesse opporre obiezioni o esercitare controlli. È chiaro che la società belga, orgogliosa delle sue tradizioni e sicura delle sue competenze, voleva assumersi da sola la responsabilità dei lavori. Non ho voluto né voglio appurare se queBto significasse mancanza di fiducia nella perizia dei precedenti gestori dell'impresa. L'articolo 16, infine, ribadiva: appena il debito di
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cinqu. Kw. , r--
Bisogna dire che, per poter procedere alle operazioni che hotentato di nassu-mere, la Vietile Montagne aveva emesso un prestito di 5.000.000 di franchi, in 10.000 obbligazioni di 500 franchi, emesse a 475 franchi e con un interesse an-
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