Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONALISTI ITALIANI; GRAN BRETAGNA SISTEMA COSTITUZIONAL
anno <1979>   pagina <26>
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Carlo Ghisalbertì
simo, in un'epoca in cui certo le esigenze dell'opinione pubblica, della propa­ganda e dei mass media non potevano avere davvero la meglio sn quelle della tradizionale diplomazia segreta.
È invece nel Settecento, come bene sottolineò in uno dei snoi primi acuti e penetranti saggi Alberto Aquarone, che gli Italiani mostrarono di rendersi conto della struttura costituzionale inglese.4
Naturalmente tra la presa di coscienza e l'acquisizione di un certo grado di consapevolezza del valore esemplare di questo ordinamento politico così dif­ferente da quelli della nostra penisola e l'esaltazione, collegata al desiderio di vederlo imitato, vi è un profondo divario, destinato a non colmarsi mai per il particolare sviluppo della stessa concezione dello Stato e del diritto trionfante in Italia ed il parallelo svolgimento delle nostre istituzioni politiche dall'Antico regime al Risorgimento nazionale. Nel nostro paese, infatti, col superamento di certe posizioni culturali preilluministiche, l'ammirazione suscitata dalla costitu­zione inglese era destinata a diminuire, ancorché l'immagine stilizzata di questa, diffusa per l'intera Europa dall'Esprit des lois di Montesquieu sembrasse attrarre di tanto in tanto qualche scrittore di cose politiche che le dedicava una più o meno fedele descrizione. La fortuna del Montesquieu in Italia, sulla quale ha attirato l'attenzione degli studiosi la Berselli Ambri in un saggio di notevole valore, si era peraltro allora progressivamente trasformata da una sorta di rece­zione forse talvolta piuttosto acritica dei postulati storicistici dell'Esprit des lois in una crescente identificazione della loro fondamentale inadeguatezza per la costruzione di un'ideologia politica capace di modificare la realtà. E da questo angolo visuale l'iniziale ammirazione per la costituzione inglese era destinata ad attenuarsi al punto da far apparire i suoi fondamenti tradizionalisti e consuetu­dinari contrari ai principi razionali del nuovo diritto pubblico ed i suoi contenuti ispirati alla dottrina del governo misto alieni dalla moderna mentalità livella­trice ed egualitaria dell'illuminismo. 6)
In particolare, se si guarda ai traduttori ed ai commentatori del Montesquieu, si può notare come almeno inizialmente si siano mostrati egualmente infervorati della organizzazione costituzionale britannica di uno scrittore come Scipione Maffei che, ancor prima della comparsa dell'Esprit des lois, aveva teorizzato sulla supe­riorità del sistema di governo britannico relativamente ad ogni altro storicamente esistente. Nel suo Consiglio politico, infatti, sembrava averlo additato come esem­pio persino alla Repubblica di Venezia che pur vantava una costituzione larga­mente consuetudinaria profondamente radicata nella storia: In tre stati risiede in Inghilterra il potere supremo: Re, nobiltà e popolo egli aveva scritto dal popolo si forma la Camera bassa, dalla nobiltà la Camera alta, nella quale sono compresi anche gli ecclesiastici. Dell'una e dell'altra si compone il Parla­mento, col quale nome si intende, però, alle volte specialmente la Camera Bassa. Per far legge o decreto che riguardi l'interesse pubblico, ci vuole il consenso di tutti e tre gli Stati. Il Re da sé solamente non può fare una legge, ma neppure
Sì A. AQUARONE, Gusto e costume nell'anglomania settecentesca, in Convivium, n.s. a. VII (1958), pp. 43-61 e 154-169.
6) Sulla fortuna di Montesquieu in Italia vedi P. BERSELLI AMBRI, L'opera di Mon­tesquieu nel Settecento italiano, Firenze, 1960. Sull'influenza esercitata dall'autore dell'Esprit des lois sull'interpretazione delia costituzione inglese da parte della cultura settecentesca e rivoluzionaria, cfr. G. BONNO, La Conslltution britannique devant l'opinion francasse de Montesquieu à Bonaparte, Paris, 1932.