Rassegna storica del Risorgimento
COSTITUZIONALISTI ITALIANI; GRAN BRETAGNA SISTEMA COSTITUZIONAL
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1979
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Carlo Ghlsalberti
piuttosto incerta nella ricerca e nella definizione di nn archetipo di governo sul quale fondare le proprie scelte politico-istituzionali.
Se il Martinelli nella sua Istoria del governo d'Inghilterra aveva descritto con accortezza il processo genetico di quel sistema costituzionale, del quale, però, non mancava di segnalare limiti e difetti nella prassi;10) se l'Angiolini nelle sue Lettere trovava solo teoricamente perfetta la struttura britannica, ma non del tutto esente da squilibri che ne menomavano l'efficienza; lì) se il Gorani, con gli opportuni adattamenti imposti dalle diverse circostanze ambientali, pensava potesse servire per la fondazione di un regime rappresentativo in Corsica quando vagheggiava di ottenerne la corona e si affiancava così alle esercitazioni intellettuali dei maggiori politici tesi a studiare una costituzione perfetta; Uì non è men vero che con il trionfo della cultura illuministica e dei suoi schemi istituzionali questa ammirazione euforica pare venir meno.
Non a caso, infatti, nel Tanucci e nel Caracciolo,,3) tenaci assertori delle forme assolutistiche di uno Stato capace di abbattere la potenza dei corpi intermedi, trapelano accenni polemici contro la struttura pluralistica e policentrica della monarchia britannica, così distante dagli schemi europei ed italiani del tempo. E, ancora, nel Filangieri emerge violenta la contestazione della costi* tuzione inglese per il suo carattere tradizionalista e consuetudinario così lontano dalla mentalità codicistica dell'illuminismo e per il contenuto privilegiato ed a suo giudizio oppressivo del regime che pone in essere contro la sua vantata immagine stilizzata di garante della libertà. Nella sua Scienza della legislazione, infatti, dopo aver sviluppato la classica teoria dei governi in conformità alla solita tripartizione tra monarchia, aristocrazia e democrazia, considerava quel tipo di ordinamento che è un misto di tutte queste diverse costituzioni > e che ha la sua espressione storica nell'Inghilterra: Io chiamo qui egli scriveva governo misto quello nel quale il potere sovrano, o sia la facoltà legislativa, è tra le mani della nazione, rappresentata da un Congresso diviso in tre Corpi, nella nobiltà, o sieno patrizi, in rappresentanti del popolo, e nel Re, i quali d'accordo tra loro debbono esercitarla; ed il potere esecutivo, così delle cose che dipendono dal diritto civile, come di quelle che dipendono dal diritto delle genti, è tra le mani del solo re, il quale nell'esercizio delle sue facoltà è indi-pendente . È la definizione di governo misto già formulata all'inizio del secolo dal Gravina che viene fatta propria dal Filangieri che, se ne coglieva l'effettivo significato, si dimostrava piuttosto scettico: Questo è il governo della Gran Bretagna, dove il principe non è niente senza la nazione, ma può tradirla sempre che vuole; dove il voto del pubblico è quasi sempre contrario alla pluralità di suffragi di coloro che lo rappresentano; dove si prendono per sintomi di libertà quelli che infelicemente non sono altro che compensi alla oppressione
I0> V. MARTINELLI, Istoria del governo d'Inghilterra e delle sue colonie in India e nelVAmerica settentrionale, Firenze, 1776. Su quest'opera vedi B. CROCE, Un letterato italiano Ut Inghilterra, Vincenzo Martinelli, in La letteratura italiana del Settecento, Bari, 1949, p. 272
*) L. ANGOLINI, Lettere sopra l'Inghilterra, la Scozia e l'Olanda, Firenze, 1790, parte I, p. 28. Sull'Angiolini cfr. Letterati, memorialisti e viaggiatori del Settecento, a cura di E. BONORA, Milano-Napoli, 1951.
12) e. GORANI, Corti e paesi, ed. Casati, voi. Il delle Memorie, Milano, 1938, pp. 10-11.
-3) Sull'atteggiamento del Tanucci cfr. B. CROCE, Sentenze e giudizi di Bernardo Tanucci, in Uomini e cose della vecchia Italia, Berle II, Bari, 1927, p. 38. Sul Caracciolo, ivi, p. 96.