Rassegna storica del Risorgimento
COSTITUZIONALISTI ITALIANI; GRAN BRETAGNA SISTEMA COSTITUZIONAL
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1979
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Carlo Ghisalberti
la borghesia numericamente limitata con la nobiltà agraria tuttora assai forte, guardavano certo all'esperienza politica ed al sistema parlamentare britannico considerati quasi dei classici esempi in materia. La pubblicistica del 1820-21 è, infatti, pervasa di riferimenti e di richiami, più o meno esatti e più o meno coerenti, al modello costituzionale inglese. Si trattava, in realtà, della rievoca-zione, variamente formulata ma sicuramente mitizzata, dell'ideale di un governo misto identificato in quel modello ideale che, però, nell'Italia passata attraverso l'esperienza rivoluzionaria e napoleonica, non avrebbe potuto più essere recepito né tanto meno tradotto in realtà normativa.3,)
Tuttavia quel modello costituzionale continuava ad essere costante oggetto di meditazione ed obbligato punto di riferimento per politici e giuristi se, dopo l'ascesa al potere della monarchia di luglio, Pellegrino Rossi dalla sua cattedra di Parigi, poteva discuterlo nelle sue basi storiche e nei suoi contenuti dottrinali: il passato rivoluzionario e più ancora la formazione culturale di marca francese lo portavano naturalmente a non apprezzare del tutto i contenuti istituzionali del sistema politico britannico e, quindi, ad allinearsi alle riserve formulate dal Constant nei confronti dell'esaltazione fatta da Madame de Stael della costituzione d'oltre Manica.32* Doveva pertanto sottolineare come questa non avesse realizzato l'intima e necessaria fusione delle varie parti del territorio nazionale né avesse garantito l'eguaglianza civile tanto care al pensiero continentale del primo Ottocento. Ciò non gli impediva, però, di riconoscere in forma estremamente chiara in vari punti del suo Cours de droit constitutionnel, la derivazione del moderno costituzionalismo dai principi fondamentali del diritto pubblico inglese quali erano stati fìssati in un lungo e secolare processo storico risalente nelle sue origini alla conquista normanna. Ad esso faceva, infatti, riferimento nella sua descrizione dei testi francesi del 1814 e del 1830 sostenendo come la bilanciata articolazione dei poteri stabilita nel rapporto tra Corona, Camera dei Lorda e Camera dei Comuni e che aveva avuto nella Charte octroyée di Luigi XVIII il suo più immediato riscontro fosse stata modificata con la costituzione della monarchia di luglio che rendeva le istituzioni fondamentali dello Stato più idonee alle caratteristiche assunte dalla società francese e più adeguate all'ideale della libertà dei tempi nuovi. Ma, al di là dei mutamenti dovuti alla trasformazione della Camera alta da organo rappresentativo dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica ad istituto rappresentativo della borghesia intellettualmente e culturalmente più capace ed economicamente più attiva, il Rossi vedeva permanere nell'ordinamento costituzionale della monarchia di luglio quella separazione dei poteri e quel garantismo dell'esperienza politica inglese, assunta come emblema di quella che il Constant aveva definito la libertà dei moderni. 33>
Ed a questo modello guardavano anche gli esponenti della futura classe dirigente subalpina, tra i quali il giovane Cavour che, giunto in Inghilterra per la prima volta nel 1835, e cioè dopo l'applicazione di quella riforma elettorale che aveva mostrato l'adattamento del sistema alle esigenze di un liberalismo più
3I> Sul costituzionalismo del 1820-1821 cr. il mio Dall'Antico regime al 1848, Bari, 1974, p. 128 sgg-, con bibliografia in nota.
32> B. CONSTANT, De Madame de Stael et de ses ouvragcs, in Mélange* de letterature et pólitique, 3, in Oeuvre, a cura di A. ROULIN, Parigi, Bibliothèque de la Pleiade, 1957, p. 880.
33) Cfr. al riguardo il mio Pellegrino Rossi e il costituzionalismo della monarchia di luglio, in Stato e costituzione nel Risorgimento, Milano, 1972, p. 163 sgg.