Rassegna storica del Risorgimento
COSTITUZIONALISTI ITALIANI; GRAN BRETAGNA SISTEMA COSTITUZIONAL
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1979
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Il sistema costituzionale inglese 35
dinamico ed aperto all'avvenire, restava colpito soprattutto dal fondamento concreto di quello basato su un razionale empirismo e non su astratti principi. Si può dire anzi come la successiva evoluzione del pensiero cavouriano in materia costituzionale abbia sempre tenuto in certa misura presente la lezione tratta dall'esperienza britannica, anche se, naturalmente, la peculiarità della situazione politica subalpina e le scelte imposte dal processo risorgimentale lo portarono a dover accettare soluzioni istituzionali e parlamentari lontane dal modello inglese. Ed anche se oggi si può agevolmente criticare il famoso connubio perché alterava i postulati di un retto sistema parlamentare fondato integralmente sul rapporto tra maggioranza ed opposizione; se si può contestare la legge elettorale basata sul collegio uninominale a doppio turno di elezione perché diversa da quella britannica fondata sulla maggioranza semplice; o se si respinge la scelta di un'amministrazione centralizzata perché antitetica ai principi anglosassoni del selfgovernment, attribuendo, quindi, in tutto o in parte alla volontà del Cavour le opzioni istituzionali fatte nel Risorgimento e denunciando la loro diversità da quell'archetipo britannico sempre tanto amato ed ammirato, non v'è dubbio che a questo allora si guardava e che solo per ragioni di mera opportunità politica e di necessità scaturenti dal processo rivoluzionario nazionale in atto Cavour da esso era obbligato a discostarsi. La tradizione giuridico-amministrativa dei diversi Stati e le prime esperienze costituzionali vissute dall'Italia nel periodo rivoluzionario e napoleonico condizionavano fortemente l'assetto istituzionale del paese né ad uno statista poteva essere concesso di prescindere da questa realtà a pena di cadere in quell'astrattismo dottrinario che tanto il Cavour e gli esponenti del liberalismo moderato contestavano. A questo punto, infatti, la recezione globale degli istituti, delle norme e delle consuetudini inglesi per la formazione di un regime politico italiano sarebbe stata un'operazione praticamente avulsa dalla tradizione e dalla realtà del paese, mentre il richiamo al modello considerato nella sua esemplarità poteva non solo costituire un riferimento ed un confronto con una prassi costituzionalmente perfetta ma anche un giusto correttivo o addirittura un freno se si fossero manifestate tendenze degenerative od illiberali.35'
su questa linea, infatti, sembrava porsi la pubblicistica piemontese all'indomani della concessione dello Statuto albertino. Se si analizzano, seriamente, gli scritti dei costituzionalisti del tempo e si guardano le opere dei primi commentatori dello Statuto, si nota come il principio dell'onnipotenza del Parlamento sancito dalla prassi inglese venga da essi recepito pienamente a sostegno
34) Sulla sostanziale simpatia per il modello inglese del giovane Cavour, cfr. R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, Bari, 1969, voi. I, p. 485 sgg. Un'attenta analisi del sistema elettorale inglese prima della famosa riforma del 1832 in G-. PECCHIO, Un'elezione di membri del Parlamento in Inghilterra, in Scritti politici cit., p. 229 sgg. Che un sentimento di profonda anglofilia pervadesse la parte migliore della classe politica subalpina è provato anche da Massimo d'Azeglio. Su questo cfr. A. M. GIIISALBERTI, D'Azeglio e l'Inghilterra, in Italia e Inghilterra nel Risorgimento, Londra, Istituto italiano di cultura, 1954, p. 110 sgg.
35) Di estremo interesse al riguardo appare la pubblicistica meridionale del 1848, preoccupata per l'atteggiamento anticostituzionale assunto dalla Corte borbonica dopo il 15 maggio. Il sistema politico inglese sembra un punto di riferimento per le ultime speranze del liberalismo moderato meridionale. Cfr. al riguardo quanto scrive E. CENNI, Della mente e dell'anima di Roberto Savarese premessa agli Scritti forensi di R S., Napoli, 1876 e, soprattutto, E. PESSINA, Manuale di diritto costituzionale, Napoli, 1849, tutto esemplato sul costituzionalismo britannico.