Rassegna storica del Risorgimento

LONGOBARDI STORIA; SCLOPIS DI SALERANO FEDERIGO PAOLO; STORIOGR
anno <1979>   pagina <261>
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Federico Sclopis storico dei Longobardi 261
ammetta di avere in ciò molti avversari, considera la barbarie come uno stato di degredazione dell'uomo , quando quest'ultimo deponendo i primieri co­stumi diventa ignorante e feroce . Tale stato, però, non è visto come tipo della condizione primitiva dell'umanità, perché lo storico nota in essa un impulso superiore, congenito ed istintivo, a dirozzare i propri costumi e a coltivare la niente, per rendere quanto più perfetto l'uso della vita .12J Non si può negare l'evidente influenza vichiana di queste asserzioni, probabilmente filtrate attraverso i due teorici francesi. *
Significativa e costante è l'attenzione dello Sclopis al problema giuridico: egli, infatti, esprime un giudizio favorevole sulle leggi longobarde, che paragona a quelle romane, affermando che le prime sono più efficaci per la continua evo­luzione che hanno subito. I Romani, secondo lo scrittore piemontese, non modifi­carono per lungo tempo le loro leggi, per paura che la struttura politica potesse subir mutazione;14) al contrario i Longobardi ebbero costante il proposito di migliorarle, come si ricava dal testo dei prologhi, superando in questo intento gli stessi Romani. Tale considerazione rivela il giudizio sulla legislazione in ge­nerale, che mantenuta intatta nella indole universale, nello spirito poteva es­sere suscettibile di mutamenti nei precetti particolari delle leggi .15) Si com­prende, quindi, come per lo Sclopis il momento legislativo sia particolarmente adatto a formulare giudizi approfonditi sulla natura e sul valore della civiltà di un popolo.
NelTanalizzare la struttura pubblica longobarda, lo storico si dilunga in particolare sulle figure del re, dei giudici e di coloro che occupano le più alte cariche, stante la maggiore abbondanza di notizie che egli ricava da un'attenta analisi dei documenti. Lo Sclopis propone una sua valutazione nel momento in cui cerca di stabilire fin dove giungesse l'autorità regale nello statuire le leggi . In tal senso si pone sulla scia del Muratori e del Giannone, secondo cui il re veniva consigliato dai più elevati cittadini in quel compito; è contrario, invece, all'opinione del Fumagalli, che, usando l'espressione concorrere a fare le leggi,16) amplia troppo l'aspetto collegiale del potere legislativo: questo, se­condo lo Sclopis, non era fondato sulla duplicità delle volontà del re e dell'as­semblea, ma sulla prevalente autorità del primo.
Per quanto riguarda le figure dei giudici, da cui venivano proposte ed ana-
12) Per le considerazioni dello Sclopis sulla barbarie, cfr. De1 Longobardi cit., p. 10 e nota b.
J3) Cfr. G. B. Vico, Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni (1744), in Opere, a cura di F. NICOLINI, Milano-Napoli, 1953, 1. I, sez. IV: Del metodo, pp. 484-489.
14) Cfr. F. SCLOPIS, De* Longobardi cit., p. 39. Si noti, a questo proposito, il giudizio del tutto opposto del Giannone, per cui ce Le leggi de' Longobardi se vorranno conferirai colle leggi romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo pareggiarle con quelle delle altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell'imperio signoreggiarono in Eu­ropa, sopra l'altre tutte si renderanno ragguardevoli . (P. GIANNONE, Istoria civile del regno di Napoli, voi. I, Venezia, 1766, p. 446).
,5> F. SCLOPIS, De' Longobardi cit., p. 39.
tó) Ivi, p. 23. Cfr. anche L. A. MURATORI, Antiquitates Italiae Medii Aevi..., voi. I, Mediolani, 1738, diss. IV, pp. 115-116; P. GIANNONE, Istoria civile cit., voi. I, 1. IV, cap. 6, p. 340; A. FUMAGALLI, Abbozzo della polizia del regno longobardico, Bologna, 1809, pp. 20-21.