Rassegna storica del Risorgimento
LONGOBARDI STORIA; SCLOPIS DI SALERANO FEDERIGO PAOLO; STORIOGR
anno
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1979
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263
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Federico Sclopis storico dei Longobardi 263
che lo Sclopis, nonostante si ponga sulla scia del pensiero del Machiavelli e del Muratori, colloca i Romani vinti rispetto ai Longobardi vincitori in una condizione inferiore a quella, acutamente rilevata dal Vico e dal Niebhur, dei patrizi rispetto alla plebe di Roma.
Questa prima contraddizione, che il Capei individua nel pensiero dello Sclopis, deriva tuttavia da un'errata interpretazione delle parole dell'autore subalpino, che vuole soltanto esaltare l'acume storico del Machiavelli e del Muratori, senza peraltro seguirne pedissequamente le idee. Infatti lo Sclopis, come spesso nel corso degli scritti ripete, non vuole entrare nel vivo di alcune polemiche più dibattute.
H Capei trova un'ulteriore contraddizione nel fatto che lo Sclopis, sempre sostenendo la fusione dei due popoli, pensa che ognuno vivesse secondo la propria legge e che gli stessi giudici longobardi applicassero sia la legge romana, sia la propria. Egli riconosce inoltre che lo Sclopis non ha avvertito la difficolta per i Longobardi, ignari delle romane lettere , M) di giudicare sull'applicazione del diritto romano. IL Capei aggiunge che lo storico avrebbe dovuto seguire l'opinione del Savigny, per cui i giudici longobardi erano coadiuvati da assessori o schiavini , tratti dagli arimanni, romani per le leggi romane e longobardi per quelle longobarde.
Rispondendo all'articolo del Capei, lo Sclopis mette in risalto che alla prima lezione dovevano seguirne altre due e per questa ragione essa ha un carattere frammentario. Nella lettera del 1830 al direttore dell'Antologia,3 lo storico ribadisce in linea di massima le proprie opinioni sviluppando, attraverso un discorso teorico, le sue idee specialmente su quei punti che gli erano stati particolarmente contestati.
Riconoscendo la simultanea vigenza delle due leggi, lo Sclopis riafferma, con ulteriori precisazioni, la possibilità che i giudici longobardi applicassero leggi romane, non considerandoli digiuni della lingua latina, come peraltro testimonia la stessa redazione dell'Editto di Rotati. Inoltre non sembra possibile allo Sclopis seguire, come dice il Capei, la sopra accennata opinione del Savigny, sia perché, a suo giudizio, non vi è traccia presso i Longobardi di tribunali collegiali, sia perché supporre che vi fossero arimanni romani non... parrebbe diverso dal credere che vi fossero decurioni longobardi.31)
La puntigliosa insistenza del Capei su tali questioni, interessanti anche se particolari, fa singolarmente contrasto con il mancato rilievo della più consistente lacuna dello Sclopis, cioè la non conoscenza dell'opera del Savigny.32) Come si può facilmente constatare, lo storico tedesco non viene mai citato nella Lezione, neppure mediante riferimenti indiretti. Soltanto nella Lettera del 1830 lo Sclopis, che evidentemente ha approfondito le sue conoscenze anche a seguito delle critiche ricevute, dimostra di aver letto il Savigny.
Bisogna d'altronde considerare che l'opera del Savigny non era ancora molto diffusa in Italia, come testimonia lo stesso Manzoni quando afferma, nel 1845, che nella prima redazione del Discorso non conosceva punto la dotta e insigne
*) P. CAPEI, op. di., p. 66.
30) Cfr. nota 9.
3i) C. F. SCLOPIS, Lettera cit., p. 91.
32) ip. C. SAVIGNY, Gesckichte dea rómischen Rechta in Mittelalters, voi. I, Heidelberg, 1815. Per la traduzione italiana cfr. E. BOLLATI DI SAINT-PIERRE, Storia del diritto romano nel Medio Evo, voi. I, Torino, 1854.