Rassegna storica del Risorgimento

LONGOBARDI STORIA; SCLOPIS DI SALERANO FEDERIGO PAOLO; STORIOGR
anno <1979>   pagina <265>
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Federico Sclopis storico dei Longobardi 265
Successivamente, nel 1837, viene richiesto allo Sclopis mi articolo dal titolo Législation Italienne per il Dictionnaire de la Conversation et de la lecture. Egli ha cosi la possibilità di ritornare sul problema longobardo e di rielaborare il proprio pensiero, il che ci permette di chiarirne alcuni aspetti ancora con­troversi. Anche in questa sede lo Sclopis esalta il governo dei Longobardi perché était tont d'une pièce: leurs idées, leurs habitudes, leurs lois se répondaient parfaitement .41) Trattando del rapporto tra Longobardi e Romani, lo Sclopis sostiene il concetto di una progressiva fusione dei dne popoli, che si sarebbe definitivamente compiuta si ce règne eùt dure plus long-temps >.
Secondo lo storico piemontese, infatti, l'union des familles anrait cimenté la base dn gonvernement e l'Italie serait devenue une nation forte et vigo-reuse capable de resister aux étrangers, et trouvant dans elle-méme toutes les ressources pour sa civilisation .42) Egli introduce a questo punto un concetto per lui fondamentale, filtrato anche questo, come si vedrà in seguito per altri elementi del suo pensiero, dalla scuola storica piemontese della fine del Sette­cento. 43> Lo Sclopis sostiene, infatti, che l'unione delle stirpi del Nord con quelle del Sud, portando sangue nuovo alle civili popolazioni romane, ha generato le più vigorose nazioni moderne. Si noti, a questo proposito, che anche il Balbo è probabilmente influenzato dalla stessa matrice culturale, nelle sue considerazioni sulla fusione delle schiatte in Italia, che lo portano a riflessioni quasi ana­loghe a quelle dello Sclopis.44)
Per quanto riguarda la fusione dei due popoli, su cui s'incentrava l'interesse della storiografia contemporanea, per la prima volta lo Sclopis si pone in sottile contrasto con il pensiero del Manzoni, pur riconoscendogli il merito di avere riaperto la questione longobarda. Lo storico piemontese, infatti, sostiene di non saper voir en quoi la situation de l'Italie aurait changé en mieux après la destruction du tróne de Didier .45)
Pur consentendo con il Guizot4 per quello che riguarda la grande impor­tanza che il regno carolingio ebbe per la Francia, lo Sclopis non adotta volentieri lo stesso metro di giudizio dello storico francese per l'Italia, perché afferma che la nationalité indipendente de l'Italie se perdit par la destruction de la pnissance des Lombards .47> Nella Législation, inoltre, lo Sclopis dà un giudizio negativo nei confronti dell'operato temporale della Chiesa, che con il suo inter­vento ha interrotto il processo di fusione tra i due popoli, senza peraltro disco­noscerne l'operato morale e religioso.
41) F. SCLOPIS, Législation Italienne, in Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, a. 14 (1879), p. 1067. (Appendice II al discorso di C. BON COMPAGNI, Della vita e delle opere del conte Federigo Sclopis). Tale voce è ivi riprodotta integralmente dall'edi­zione del 1837. Lo Sclopis pone in risalto nelle leggi longobarde quattro punii fondamen­tali: il diritto penale basato sulla multa pecuniaria; il duello giudiziario; la tutela di un mundoaldio per la donna; la successione ab intestato (pp. 63-66).
) Ivi, p. 1068.
*Q Cfr. C. CALCATERRA, Il nostro imminente Risorgimento, Torino, 1935, pp. 162-163.
44) Cfr. C. BALBO, Del naturale dei Piemontesi, in Lettere di politica e di letteratura, Firenze, 1855, p. 250. Il saggio del Balbo risale al 1832.
45> F. SCLOPIS, Législation cit., p. 1068.
*S) F. GOTZOT, Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Revolution frangaise, 6* ed., Parigi, 1856, pp. 85*92 (lo Sclopis si riferi­sce al precedente Cours d'histoire moderne (1829-1832).
47) F. SCLOPIS, Législation cit., p. 1069.