Rassegna storica del Risorgimento

LONGOBARDI STORIA; SCLOPIS DI SALERANO FEDERIGO PAOLO; STORIOGR
anno <1979>   pagina <272>
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Laura Moscati
Dal Muratori, ma anche dalla più avvertita storiografìa settecentesca, lo Sclopis trae alcuni motivi che sono alla base della sua ricostruzione del mondo longobardo. L'idea che questo popolo sia stato oggetto di studi marginali e che debba essere considerato quale protagonista di un nuovo corso nella storia della penisola; la divisione del regno in due fasi, la prima conquistatrice e violenta, la seconda ordinata e pacifica; l'entusiasmo per le leggi, in quanto nate da un interesse collettivo e rispondenti ad ogni esigenza pratica: tutti questi sono motivi ispirati agli storici dal Giannone al Denina, dal Muratori al Fumagalli.
Un solo esempio, ma assai significativo, è sufficiente a darci la prova del­l'incidenza di questa storiografia sulla formazione dello Sclopis. Più volte nelle opere dello storico piemontese,82) ricorre il termine polizia dei Longobardi >, con cui egli intende considerare la condizione dei cittadini e la loro partecipa­zione alla vita politica. In particolare egli ritiene che il punto più essenziale della polizia longobarda 83) siano le relazioni tra Longobardi e Romani. Si può notare, a questo proposito, che con tale accezione il termine viene usato da alcuni storici settecenteschi, fonti perciò dello Sclopis, come ad esempio il Fumagalli, il Denina, il Giannone,M) e che esso non ha nulla a che vedere con il significato di stato di polizia proprio dei cameralisti tedeschi del settecento. K).
Su alcune questioni molto sentite dalla storiografia settecentesca, quali l'at­teggiamento negativo nei confronti dell'attività temporale della Chiesa nel mondo longobardo ed il problema dell'assimilazione dei vinti e dei vincitori, lo Sclopis assume invece atteggiamenti autonomi. I rapporti intercorsi tra il papato ed il popolo barbarico vengono appena accennati dallo storico, che evidentemente ha per essi un interesse molto marginale. Questa sua limitata partecipazione al problema è probabilmente determinata dal fatto che, pur considerando negativa­mente l'operato temporale della Chiesa, lo Sclopis cerca, a causa del suo sen­tito cattolicesimo,86 di distinguere in essa l'operato morale e religioso, e quindi di considerare positivamente soltanto quest'ultimo aspetto. Per quanto poi ri­guarda la fusione dei due popoli, lo storico va oltre il pensiero settecentesco, affermando con un motivo romantico (per quanto diverso, come si vedrà, dalla maggior parte della storiografìa a lui contemporanea) che, se non vi fosse stata la calata dei Franchi, si sarebbero risparmiate all'Italia guerre e discordie.87)
8 F. SCLOPIS, De' Longobardi cit., p. 28; F. SCLOPIS, Lettera cit., p. 92.
**) F. SCLOPIS, Lettera cit., pp. 91-92. Lo storico dice esplicitamente: Tengo per fermo che un diligente esame sulla varietà di queste classi del popolo varrà meglio di ogni altra indagine a diradare le tenebre che coprono il punto più essenziale della polizia lon­gobarda: cioè la ragione delle relazioni tra Longobardi e Latini .
M) Cfr. A. FUMAGALLI, Abbozzo della polizia cit.; P. GIANNONE, Istoria civile cit., e in particolare il cap. XII (l. V): a Dell'esteriore Polizia ecclesiastica nel Regno de' Longo­bardi da Autari infino al Re Liutprando ; C. DENINA, Delle Rivoluzioni d'Italia, Torino, 1769-1770, ed il cap. VII (t. II, 1. VII): a Stato d'Italia sotto i Longobardi: leggi e po­lizia di quella nazione .
K) Cfr. G. ASTUTI, IM formazione dello Stato moderno in Italia, Torino, 1967, pp. 179-226, e soprattutto P. A. SCHIERA. // cameralismo e l'assolutismo tedesco. Milano, 1968.
86J Sul cattolicesimo dello Sclopis cfr. A. MANNO, Carattere e religiosità a proposito di alcune memorie intime del conte Federigo Sclopis, Torino, 1880. È indicativa al riguardo l'opinione dello Sclopis a proposito della moralità manzoniana come espressione profonda costante sincerissima dell'alleanza della ragione con la religione (Cfr. Commemorazione di Alessandro Manzoni, in Atti della R. Accademia Scienze di Torino, a. 8 [1873], p. 741).
W Cfr. F. SCLOPIS, Législation cit., p. 1069.